Art. 13 · Immissione e fine dell’immissione sul mercato dei modelli di prodotto

Art. 13

Immissione e fine dell’immissione sul mercato dei modelli di prodotto

In vigore dal 2 apr 2024
Immissione e fine dell’immissione sul mercato dei modelli di prodotto 1.   La registrazione in EPREL effettuata dal fornitore del modello di prodotto si considera completa solo dopo che per ciascun modello sono stati inseriti tutti i valori dei parametri seguenti e sono stati caricati i documenti pertinenti in EPREL: a) tutti i valori dei parametri e tutti i documenti richiesti a norma dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 o di qualsiasi atto delegato adottato a norma di questi regolamenti applicabile al prodotto; b) la data di immissione sul mercato della prima unità del modello. 2.   Il sistema di conformità EPREL conferma la completezza dei valori dei parametri inseriti nell’ambito della registrazione del modello. 3.   La data e l’ora dell’immissione sul mercato sono determinate in base all’ora dell’Europa centrale (CET) o all’orario estivo dell’Europa centrale (CEST), a seconda dei casi. 4.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 3 le informazioni inserite dal fornitore diventano accessibili alle autorità di vigilanza del mercato e la parte pubblica diventa tale. 5.   La data di fine immissione sul mercato di ciascun modello di prodotto può essere inserita in EPREL come data futura oppure deve essere inserita nei 90 giorni successivi alla fine immissione e può essere modificata o cancellata dal fornitore qualora il modello continui ad essere immesso sul mercato.
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