Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 apr 2024
1.   Gli Stati membri scelgono il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE. 2.   Gli Stati membri analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del presente regolamento, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. 3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri analizzano i campioni per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto dei livelli massimi di residui fissati nella direttiva 2006/125/CE e nei regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto così come è messo in vendita.
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