Art. 1
In vigore dal 2 apr 2024
Gli Stati membri (10) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto da prelevare e analizzare e gli orientamenti applicabili per il controllo analitico della qualità sono stabiliti nell’allegato II.
Storico versioni
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