Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

In vigore dal 26 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2024/257 Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato: 1) all’articolo 20, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «b bis) squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;»; 2) all’articolo 41, il paragrafo 3 è soppresso; 3) l’articolo 42 è sostituito dal seguente: «Articolo 42 Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l’assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2024 e le ore 24:00 del 15 agosto 2024. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2024 alle ore 24:00 del 30 aprile 2024, o dalle ore 00:00 del 1o maggio 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, o dalle ore 00:00 del 1o novembre 2024 alle ore 24:00 del 30 novembre 2024, o dalle ore 00:00 del 1o dicembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024. 3.   Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano congiuntamente alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri interessati prima del 1o marzo 2024. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.» ; 4) all’articolo 55, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «a bis) squalo toro (Carcharias taurus) in tutte le acque dell’Unione;»; 5) all’articolo 59, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l’articolo 13, paragrafi 1 e 7, si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 marzo 2025; b) l’articolo 13, paragrafi da 2 a 6, si applica dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025;»; 6) all’articolo 59 sono inserite le lettere seguenti: «c bis) l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b bis), si applica dal 1o aprile 2024; g bis) l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a bis), si applica dal 1o aprile 2024;»; 7) gli allegati IA, IG, IH, VI, IX e XI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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