Art. 1
In vigore dal 22 mar 2024
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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