Art. 2
In vigore dal 21 mar 2024
I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso all’11 maggio 2024, una volta autorizzati possono essere immessi sul mercato fino all’11 aprile 2031 anche se le informazioni figuranti sulla relativa etichettatura per quanto riguarda le unità di confezionamento primario non sono conformi al presente regolamento.
Storico versioni
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