Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mar 2024
1.   Le abbreviazioni e i pittogrammi di cui agli allegati del presente regolamento sono utilizzati esclusivamente per sostituire il testo corrispondente che figura in tali allegati. Tali abbreviazioni e pittogrammi non sono utilizzati in sostituzione di altre informazioni relative ai medicinali veterinari. 2.   Le abbreviazioni e i pittogrammi utilizzati sull’etichettatura dei medicinali veterinari devono essere spiegati integralmente per iscritto nel foglietto illustrativo dei medicinali veterinari interessati. 3.   Le abbreviazioni figurano nello stesso formato di cui all’allegato I. 4.   I pittogrammi: a) sono proporzionati alle dimensioni complessive dell’etichettatura del confezionamento primario o esterno dei medicinali veterinari; b) sono presentati in un formato sufficientemente leggibile; c) sono costituiti da un simbolo nero, senza elementi visivi aggiuntivi quali l’ombreggiatura; d) risaltano chiaramente sul colore e sulla presentazione dell’etichettatura del confezionamento primario o esterno; e) non incidono negativamente sulla leggibilità del resto delle informazioni presenti sull’etichettatura del confezionamento primario o esterno a motivo del loro posizionamento.
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