Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mar 2024
Le abbreviazioni e i pittogrammi di cui agli allegati del presente regolamento possono essere utilizzati in sostituzione delle informazioni scritte che devono figurare sull’etichettatura del confezionamento primario e del confezionamento esterno dei medicinali veterinari di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. Per sostituire tali informazioni scritte non sono utilizzati pittogrammi o abbreviazioni diversi da quelli di cui agli allegati del presente regolamento.
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