Art. 1 · Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario

Art. 1

Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario

In vigore dal 15 mar 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario Per segnalare le informazioni relative al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario conformemente all’articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell’allegato XXVIII su base individuale e consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIX, con le seguenti frequenze, a seconda della natura degli enti segnalanti: a) modello 1 con frequenza trimestrale, tutti gli enti; b) modelli 2, 5 e 8 con frequenza trimestrale, grandi enti; c) modelli 3 e 6 con frequenza trimestrale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi; d) modelli 4 e 7 con frequenza trimestrale, enti piccoli e non complessi; e) modello 9 con frequenza trimestrale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi ed enti piccoli e non complessi; f) modello 10 con frequenza annuale, grandi enti; g) modello 11 con frequenza annuale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi ed enti piccoli e non complessi.»; 2) il testo di cui all’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXVIII; 3) il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XXIX.
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