Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2024
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009, i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti: «1. I richiedenti pagano diritti pari a 90 EUR. 2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR. 2bis . Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 135 EUR o 180 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.».
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