Art. 5
Banca dati europea sui centri dati
In vigore dal 14 mar 2024
Banca dati europea sui centri dati
1. La banca dati europea applica un’interfaccia utente comune e un’interfaccia comune di programmazione dell’applicazione affinché tutti i centri dati che effettuano la comunicazione siano in grado di comunicare allo stesso modo le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II.
2. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati di cui all’allegato III sono pubblicati in modo aggregato a livello di Stato membro e dell’Unione, in conformità dell’allegato IV.
3. Gli Stati membri hanno accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell’ dai centri dati situati nel loro territorio.
4. La Commissione ha accesso alla totalità delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea a norma dell’.
5. La Commissione e gli Stati membri interessati mantengono riservate tutte le informazioni e tutti gli indicatori chiave di prestazione dei singoli centri dati che sono comunicati alla banca dati a norma dell’. Tali informazioni sono considerate informazioni riservate che incidono sugli interessi commerciali dei gestori e dei titolari dei centri dati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dell’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6. I dati aggregati raccolti a norma del presente regolamento possono essere riutilizzati per le statistiche europee nel rispetto dei principi definiti nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
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