Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 mar 2024
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l’istituzione di un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati nell’Unione e di una metodologia comune di misurazione e calcolo. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.
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