Art. 60
Trasferimento di dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali
In vigore dal 13 mar 2024
Trasferimento di dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali
Uno Stato membro trasferisce dati personali ottenuti a norma del presente regolamento a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale in conformità del capo V della direttiva (UE) 2016/680 e se lo Stato membro richiesto ha concesso la propria autorizzazione prima del trasferimento.
Europol trasferisce soli i dati personali ottenuti a norma del presente regolamento a un paese terzo o un’organizzazione internazionale se sono soddisfatte le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2016/794 e se lo Stato membro richiesto ha concesso la propria autorizzazione prima del trasferimento.
Storico versioni
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