Art. 6 · Consultazione automatizzata dei profili DNA

Art. 6

Consultazione automatizzata dei profili DNA

In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata dei profili DNA 1.   Ai fini delle indagini penali, gli Stati membri, al momento della prima connessione al router tramite i loro punti di contatto nazionali, effettuano una consultazione automatizzata confrontando tutti i profili DNA conservati nelle loro banche dati del DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Ogni Stato membro concorda bilateralmente con ogni atro Stato membro e con Europol le modalità di tali consultazioni automatizzate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento. 2.   Ai fini delle indagini penali gli Stati membri effettuano, tramite i loro punti di contatto nazionali, consultazioni automatizzate confrontando tutti i nuovi profili DNA aggiunti nelle rispettive banche dati nazionali del DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. 3.   Qualora le consultazioni di cui al paragrafo 2 non possa aver luogo, lo Stato membro interessato può concordare con ogni altro Stato membro e con Europol di effettuarle in una fase successiva confrontando i profili DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Lo Stato membro interessato conviene bilateralmente con ogni altro Stato membro e con Europol ed Europol concorda le modalità di tali consultazioni automatizzate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento. 4.   Le consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente. 5.   Se una consultazione automatizzata rivela che un profilo DNA corrisponde a profili DNA archiviati nella o nelle banche dati consultate dello Stato membro richiesto, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente riceve in modo automatizzato i dati indicizzati sul DNA con cui è stata riscontrata una corrispondenza. 6.   Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra due profili DNA. Qualora decida di confermare una corrispondenza tra due profili DNA, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare tale corrispondenza con i dati indicizzati sul DNA ricevuti dallo Stato membro richiesto. 7.   Se pertinente ai fini delle indagini penali, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiesto può decidere di confermare una corrispondenza tra due profili DNA. Qualora decida di confermare una corrispondenza tra due profili DNA, ne informa lo Stato membro richiedente e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare tale corrispondenza con i dati indicizzati sul DNA ricevuti dallo Stato membro richiedente.
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