Art. 59
Cooperazione tra le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 13 mar 2024
Cooperazione tra le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità per assicurare un controllo coordinato dell’applicazione del presente regolamento, in particolare se il Garante europeo della protezione dei dati o un’autorità di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali di comunicazione previsti dal quadro Prüm II.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Due anni dopo l’entrata in funzione del router e di EPRIS, e successivamente ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol una relazione sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall’autorità di controllo dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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