Art. 55 · Verifica interna

Art. 55

Verifica interna

In vigore dal 13 mar 2024
Verifica interna 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità abilitata a usare il quadro Prüm II adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità di controllo. Europol adotta le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e coopera, se necessario, con il Garante europeo della protezione dei dati. 2.   I titolari del trattamento attuano le misure necessarie per verificare efficacemente la conformità del trattamento di dati a norma del presente regolamento, anche verificando frequentemente le registrazioni di cui agli . Essi cooperano, laddove necessario e come opportuno, con le autorità di controllo o con il Garante europeo della protezione dei dati.
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