Art. 50
Finalità del trattamento dei dati
In vigore dal 13 mar 2024
Finalità del trattamento dei dati
1. Uno Stato membro o Europol può trattare i dati personali che ha ricevuto solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi dallo Stato membro che ha fornito i dati a norma del presente regolamento. Il trattamento per altri fini è consentito esclusivamente previa autorizzazione dello Stato membro che ha fornito i dati.
2. Il trattamento dei dati trasmessi da uno Stato membro o da Europol a norma degli o 26 è autorizzato esclusivamente ove necessario allo scopo di:
a)
stabilire se esista una corrispondenza tra i profili DNA, i dati dattiloscopici, i dati di immatricolazione dei veicoli, le immagini del volto o gli estratti del casellario giudiziale oggetto del confronto;
b)
scambiare una serie di dati di base conformemente all’;
c)
predisporre e introdurre una domanda di assistenza legale da parte delle autorità di polizia o giudiziarie in caso di corrispondenza tra i dati;
d)
conservare registrazioni a norma degli .
3. Al termine della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati ricevuti da uno Stato membro o da Europol sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento ai fini di cui al paragrafo 2 o a meno che tale trattamento non sia autorizzato a norma del paragrafo 1.
4. Prima di collegare le rispettive banche dati nazionali al router o a EPRIS, gli Stati membri effettuano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, consultano l’autorità di controllo di cui all’ di tale direttiva. L’autorità di controllo può avvalersi dei poteri di cui dispone a norma dell’ di tale direttiva, conformemente all’, paragrafo 5, di tale direttiva.
Storico versioni
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