Art. 50 · Finalità del trattamento dei dati

Art. 50

Finalità del trattamento dei dati

In vigore dal 13 mar 2024
Finalità del trattamento dei dati 1.   Uno Stato membro o Europol può trattare i dati personali che ha ricevuto solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi dallo Stato membro che ha fornito i dati a norma del presente regolamento. Il trattamento per altri fini è consentito esclusivamente previa autorizzazione dello Stato membro che ha fornito i dati. 2.   Il trattamento dei dati trasmessi da uno Stato membro o da Europol a norma degli o 26 è autorizzato esclusivamente ove necessario allo scopo di: a) stabilire se esista una corrispondenza tra i profili DNA, i dati dattiloscopici, i dati di immatricolazione dei veicoli, le immagini del volto o gli estratti del casellario giudiziale oggetto del confronto; b) scambiare una serie di dati di base conformemente all’; c) predisporre e introdurre una domanda di assistenza legale da parte delle autorità di polizia o giudiziarie in caso di corrispondenza tra i dati; d) conservare registrazioni a norma degli . 3.   Al termine della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati ricevuti da uno Stato membro o da Europol sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento ai fini di cui al paragrafo 2 o a meno che tale trattamento non sia autorizzato a norma del paragrafo 1. 4.   Prima di collegare le rispettive banche dati nazionali al router o a EPRIS, gli Stati membri effettuano una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, consultano l’autorità di controllo di cui all’ di tale direttiva. L’autorità di controllo può avvalersi dei poteri di cui dispone a norma dell’ di tale direttiva, conformemente all’, paragrafo 5, di tale direttiva.
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