Art. 5 · Dati indicizzati sul DNA

Art. 5

Dati indicizzati sul DNA

In vigore dal 13 mar 2024
Dati indicizzati sul DNA 1.   Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA ottenuti dalle loro banche dati nazionali del DNA ai fini delle consultazioni automatizzate da parte di altri Stati membri e di Europol a norma del presente regolamento. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato aggiuntivo che consenta l’identificazione diretta di una persona fisica. I profili DNA non identificati sono riconoscibili come tali. 2.   I dati indicizzati sul DNA sono trattati in conformità del presente regolamento e nel rispetto del diritto nazionale applicabile al trattamento di tali dati. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche identificative del profilo DNA da scambiare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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