Art. 45 · Conservazione delle registrazioni

Art. 45

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 13 mar 2024
Conservazione delle registrazioni 1.   Ogni Stato membro partecipante ed Europol conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati in EPRIS. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti: a) se sia stato uno Stato membro o Europol ad avviare la domanda di interrogazione; qualora sia stato uno Stato membro ad avviare la domanda, lo Stato membro in questione; b) la data e l’ora della domanda; c) la data e l’ora della risposta; d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione; e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta. 2.   Ciascuno Stato membro partecipante conserva le registrazioni delle domande di interrogazione effettuate dal personale delle proprie autorità competenti debitamente autorizzato a usare EPRIS. Europol conserva le registrazioni delle domande di interrogazione effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato. 3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche, per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l’integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate tre anni dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni. 4.   Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all’.
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