Art. 44
Procedimenti
In vigore dal 13 mar 2024
Procedimenti
1. Qualora uno Stato membro o Europol presenta una domanda di interrogazione, fornisce i dati di cui all’.
EPRIS invia la domanda di interrogazione agli indici dei casellari giudiziali nazionali degli Stati membri con i dati presentati dallo Stato membro richiedente o da Europol e conformemente al presente regolamento.
2. Previa ricezione di una domanda di interrogazione da EPRIS, ciascuno Stato membro interroga l’indice dei casellari giudiziali nazionale in modo automatizzato e senza ritardo.
3. Eventuali corrispondenze risultanti dalle interrogazioni di cui al paragrafo 1 degli indici dei casellari giudiziali di ciascuno Stato membro richiesto sono rinviate ad EPRIS in modo automatizzato.
4. L’elenco delle corrispondenze è rinviato da EPRIS allo Stato membro richiedente o a Europol in modo automatizzato. L’elenco delle corrispondenze indica la qualità della corrispondenza e lo Stato membro o gli Stati membri i cui indici dei casellari giudiziali contengono i dati che hanno determinato la corrispondenza o le corrispondenze.
5. Previa ricezione dell’elenco delle corrispondenze, lo Stato membro richiedente decide quali sono le corrispondenze alle quali è necessario dare seguito e invia una domanda motivata di follow-up contenente i dati di cui agli , e qualsiasi ulteriore informazione pertinente allo Stato membro o agli Stati membri richiesti tramite SIENA. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti trattano tali domande senza ritardo per decidere se condividere i dati conservati nella loro banca dati.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte di EPRIS degli indici dei casellari giudiziali degli Stati membri e il formato e il numero massimo delle risposte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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