Art. 43 · Uso di EPRIS

Art. 43

Uso di EPRIS

In vigore dal 13 mar 2024
Uso di EPRIS 1.   Ai fini della consultazione degli indici dei casellari giudiziali nazionali tramite EPRIS, è necessario utilizzare almeno due delle serie di dati seguenti: a) nome o nomi; b) cognome o cognomi; c) data di nascita. 2.   Laddove disponibile si può utilizzare anche la serie di dati seguente: a) alias e nome o nomi usati in precedenza; b) cittadinanza o cittadinanze; c) paese di nascita; d) genere. 3.   I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettera a), utilizzati per le interrogazioni sono pseudonimizzati.
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