Art. 43
Uso di EPRIS
In vigore dal 13 mar 2024
Uso di EPRIS
1. Ai fini della consultazione degli indici dei casellari giudiziali nazionali tramite EPRIS, è necessario utilizzare almeno due delle serie di dati seguenti:
a)
nome o nomi;
b)
cognome o cognomi;
c)
data di nascita.
2. Laddove disponibile si può utilizzare anche la serie di dati seguente:
a)
alias e nome o nomi usati in precedenza;
b)
cittadinanza o cittadinanze;
c)
paese di nascita;
d)
genere.
3. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettera a), utilizzati per le interrogazioni sono pseudonimizzati.
Storico versioni
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