Art. 39
Interoperabilità tra il router e l’archivio comune di dati di identità ai fini dell’accesso da parte delle autorità di contrasto
In vigore dal 13 mar 2024
Interoperabilità tra il router e l’archivio comune di dati di identità ai fini dell’accesso da parte delle autorità di contrasto
1. Qualora le autorità designate quali definite all’, punto 20), del regolamento (UE) 2019/817 e all’, punto 20), del regolamento (UE) 2019/818 sono autorizzate a usare il router conformemente all’ del presente regolamento possono avviare un’interrogazione delle banche dati degli Stati membri e dei dati Europol simultaneamente a un’interrogazione dell’archivio comune di dati di identità, istituito dall’ del regolamento (UE) 2019/817 e dall’ del regolamento (UE) 2019/818, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti ai sensi del diritto dell’Unione e l’interrogazione sia avviata conformemente ai loro diritti di accesso. A tal fine il router interroga l’archivio comune di dati di identità tramite il portale di ricerca europeo.
2. Le interrogazioni rivolte all’archivio comune di dati di identità per fini di contrasto sono effettuate conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/817 e all’ del regolamento (UE) 2019/818. Qualsiasi risultato derivante dalle interrogazioni viene trasmesso tramite il portale di ricerca europeo.
Le interrogazioni simultanee delle banche dati degli Stati membri, dei dati Europol e dell’archivio comune di dati di identità sono avviate soltanto qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che i dati relativi a un indagato, all’autore di un reato o a una vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti rispettivamente all’, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/817 e all’, punti 21) e 22), del regolamento (UE) 2019/818, siano conservati nell’archivio comune di dati di identità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:982:oj#art-39