Art. 38
Controllo della qualità
In vigore dal 13 mar 2024
Controllo della qualità
Lo Stato membro richiesto verifica senza ritardo la qualità dei dati trasmessi con una procedura automatizzata.
Lo Stato membro richiesto informa senza ritardo lo Stato membro richiedente tramite il router qualora i dati risultino non idonei per un confronto automatizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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