Art. 38 · Controllo della qualità

Art. 38

Controllo della qualità

In vigore dal 13 mar 2024
Controllo della qualità Lo Stato membro richiesto verifica senza ritardo la qualità dei dati trasmessi con una procedura automatizzata. Lo Stato membro richiesto informa senza ritardo lo Stato membro richiedente tramite il router qualora i dati risultino non idonei per un confronto automatizzato.
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