Art. 37 · Procedimenti

Art. 37

Procedimenti

In vigore dal 13 mar 2024
Procedimenti 1.   Le autorità competenti autorizzate a usare il router conformemente all’ o Europol presentano una domanda di interrogazione trasmettendo dati biometrici al router. Il router invia la domanda di interrogazione alle banche dati di tutti gli Stati membri o di Stati membri specifici e ai dati Europol simultaneamente ai dati presentati dall’utente conformemente ai suoi diritti di accesso. 2.   Alla ricezione di una domanda di interrogazione dal router, ciascuno Stato membro richiesto interroga le proprie banche dati in modo automatizzato e senza ritardo. Alla ricezione di una domanda di interrogazione dal router, Europol interroga i dati Europol in modo automatizzato e senza ritardo. 3.   Eventuali corrispondenze risultanti dalle interrogazioni di cui al paragrafo 2 sono rinviate al router in modo automatizzato. Lo Stato membro richiedente riceve una notifica automatizzata qualora non vi sia alcuna corrispondenza. 4.   Il router classifica, qualora lo Stato membro richiedente decida e se del caso, le risposte confrontando i dati biometrici utilizzati per l’interrogazione e i dati biometrici forniti nelle risposte da parte dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o di Europol. 5.   Il router rinvia all’utente l’elenco dei dati biometrici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza e le relative classifiche. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica utilizzata dal router per interrogare le banche dati degli Stati membri e i dati Europol, il formato in cui il router risponde a tali richieste, nonché le norme tecniche per il confronto e la classificazione della corrispondenza tra dati biometrici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-37