Art. 33
Giustificazione per il trattamento dei dati
In vigore dal 13 mar 2024
Giustificazione per il trattamento dei dati
1. Ciascuno Stato membro conserva una registrazione delle giustificazioni delle interrogazioni formulate dalle sue autorità competenti.
Europol conserva registrazione delle giustificazioni delle interrogazioni che formula.
2. Le giustificazioni di cui al paragrafo 1 contengono:
a)
la finalità dell’interrogazione, compreso un riferimento al caso specifico o all’indagine specifica e, ove applicabile, al reato;
b)
l’indicazione dell’eventualità che l’interrogazione riguardi un indagato, una persona condannata per un reato, una vittima di reato, una persona scomparsa o resti umani non identificati;
c)
l’indicazione dell’eventualità che l’interrogazione intenda identificare una persona od ottenere maggiori dati su una persona nota.
3. Le giustificazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono tracciabili nelle registrazioni di cui agli . Tali giustificazioni sono utilizzate unicamente per valutare se le consultazioni sono proporzionali e necessarie ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di un reato e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità dell’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l’integrità degli stessi. Le giustificazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate tre anni dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di giustificazione.
4. Per valutare la proporzionalità e la necessità delle consultazioni ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di un reato e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso a tali giustificazioni per la verifica interna di cui all’.
Storico versioni
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