Art. 26 · Consultazione automatizzata di indici dei casellari giudiziali nazionali

Art. 26

Consultazione automatizzata di indici dei casellari giudiziali nazionali

In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di indici dei casellari giudiziali nazionali Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale consentono ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri partecipanti e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali per effettuare consultazioni automatizzate. Le consultazioni di cui al primo paragrafo sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
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