Art. 25 · Estratti del casellario giudiziale

Art. 25

Estratti del casellario giudiziale

In vigore dal 13 mar 2024
Estratti del casellario giudiziale 1.   Gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale. Ai fini di tali scambi, gli Stati membri partecipanti garantiscono la disponibilità di indici dei casellari giudiziali nazionali contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati. Tali serie di dati contengono solo i dati seguenti se del caso e nella misura in cui sono disponibili: a) nome o nomi; b) cognome o cognomi; c) alias e nome o nomi usati in precedenza; d) data di nascita; e) cittadinanza o cittadinanze; f) paese di nascita; g) genere. 2.   I dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono pseudonimizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:982:oj#art-25