Art. 23 · Capacità di consultazione per le immagini del volto

Art. 23

Capacità di consultazione per le immagini del volto

In vigore dal 13 mar 2024
Capacità di consultazione per le immagini del volto 1.   Ogni Stato membro provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità dei sistemi ed evitare di sovraccaricarli. Al medesimo fine, Europol provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione, eu-LISA ed Europol, sulle loro capacità massime di consultazione giornaliere di immagini del volto identificate e non identificate. Europol informa gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA sulle proprie capacità massime di consultazione giornaliere di immagini del volto identificate e non identificate. Gli Stati membri o Europol possono incrementare tali capacità di consultazione in modo temporaneo o permanente in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza. Qualora uno Stato membro aumenti tali capacità massime di consultazione, comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol le nuove capacità massime di consultazione. Qualora Europol aumenti tali capacità massime di consultazione, comunica agli Stati membri, alla Commissione e a eu-LISA le nuove capacità massime di consultazione 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione nonché la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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