Art. 22
Principi riguardanti lo scambio di immagini del volto
In vigore dal 13 mar 2024
Principi riguardanti lo scambio di immagini del volto
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità delle immagini del volto trasmesse agli altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità delle immagini del volto trasmesse agli Stati membri.
2. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché le immagini del volto che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce, tramite atti di esecuzione, una norma minima di qualità per consentire il confronto delle immagini del volto. Se la relazione di cui all’, paragrafo 7, evidenzia un elevato rischio di false corrispondenze, la Commissione riesamina tali atti di esecuzione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali che devono essere utilizzate dagli Stati membri e da Europol per lo scambio di immagini del volto.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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