Art. 21 · Numeri di riferimento per le immagini del volto

Art. 21

Numeri di riferimento per le immagini del volto

In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per le immagini del volto I numeri di riferimento per le immagini del volto sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti: a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all’ al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’ o a Europol conformemente all’, paragrafo 6; b) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni per i fini di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794; c) un codice indicante lo Stato membro che detiene le immagini del volto.
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