Art. 21
Numeri di riferimento per le immagini del volto
In vigore dal 13 mar 2024
Numeri di riferimento per le immagini del volto
I numeri di riferimento per le immagini del volto sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:
a)
un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all’ al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’ o a Europol conformemente all’, paragrafo 6;
b)
un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni per i fini di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794;
c)
un codice indicante lo Stato membro che detiene le immagini del volto.
Storico versioni
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