Art. 18 · Conservazione delle registrazioni

Art. 18

Conservazione delle registrazioni

In vigore dal 13 mar 2024
Conservazione delle registrazioni 1.   Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal personale delle proprie autorità competenti debitamente autorizzato a scambiare dati di immatricolazione dei veicoli e le registrazioni delle interrogazioni richieste da altri Stati membri. Europol conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato. Ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutti i trattamenti di dati riguardanti i dati di immatricolazione dei veicoli. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti: a) Europol o lo Stato membro che ha avviato la domanda di interrogazione; b) la data e l’ora della domanda; c) la data e l’ora della risposta; d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione; e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta positiva. 2.   Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l’integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate tre anni dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni. 3.   Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all’.
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