Art. 17 · Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

Art. 17

Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

In vigore dal 13 mar 2024
Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1.   Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri utilizzano il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS). 2.   Le informazioni scambiate tramite EUCARIS sono trasmesse in forma cifrata. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i dati di immatricolazione dei veicoli che possono essere scambiati e la procedura tecnica che consente a EUCARIS di consultare le banche dati degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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