Art. 11
Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
In vigore dal 13 mar 2024
Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
1. Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ed Europol ad accedere ai dati indicizzati dattiloscopici delle loro banche dati nazionali create a tal fine, per procedere a consultazioni automatizzate tramite il confronto dei dati indicizzati dattiloscopici.
Le consultazioni di cui al primo comma sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra una serie di dati dattiloscopici. Qualora decida di confermare una corrispondenza fra due serie di dati dattiloscopici, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare la corrispondenza con i dati indicizzati dattiloscopici ricevuti dallo Stato membro richiesto.
Storico versioni
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