Art. 10 · Dati indicizzati dattiloscopici

Art. 10

Dati indicizzati dattiloscopici

In vigore dal 13 mar 2024
Dati indicizzati dattiloscopici 1.   Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici ottenuti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l’indagine e l’accertamento di reati. 2.   I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato aggiuntivo che consenta l’identificazione diretta di una persona fisica. 3.   I dati dattiloscopici non identificati sono riconoscibili come tali.
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