Art. 3 · Valutazione dell’interoperabilità

Art. 3

Valutazione dell’interoperabilità

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’interoperabilità 1.   Prima di adottare una decisione su requisiti vincolanti nuovi o sostanzialmente modificati, un soggetto dell’Unione o un ente pubblico effettuano una valutazione dell’interoperabilità. Se, in relazione ai requisiti vincolanti, è già stata effettuata una valutazione dell’interoperabilità o se i requisiti vincolanti sono attuati da soluzioni fornite da soggetti dell’Unione, l’ente pubblico interessato non è tenuto a effettuare un’ulteriore valutazione dell’interoperabilità in relazione a tali requisiti. Può essere effettuata una singola valutazione dell’interoperabilità per analizzare una serie di requisiti vincolanti. Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico interessato può effettuare la valutazione dell’interoperabilità anche in altri casi. 2.   Una valutazione dell’interoperabilità individua e valuta in modo appropriato: a) gli effetti dei requisiti vincolanti sull’interoperabilità transfrontaliera, utilizzando il quadro europeo di interoperabilità (QEI) di cui all’ come strumento di sostegno; b) i portatori di interessi per i quali i requisiti vincolanti sono pertinenti; c) le soluzioni per un’Europa interoperabile di cui all’ che sostengono l’attuazione dei requisiti vincolanti. Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico interessato pubblica, in un formato leggibile meccanicamente che faciliti la traduzione automatica, una relazione che presenta l’esito della valutazione dell’interoperabilità, compresi gli elementi elencanti nell’allegato, su un sito web ufficiale. Essa condivide elettronicamente la relazione con il comitato per un’Europa interoperabile ai sensi dell' («comitato»). I requisiti di cui al presente paragrafo non limitano le norme vigenti degli Stati membri in materia di accesso ai documenti. La pubblicazione di tale relazione non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, l’ordine pubblico o la sicurezza. 3.   I soggetti dell’Unione e gli enti pubblici possono decidere quale organismo sia tenuto a fornire il sostegno necessario per effettuare la valutazione dell’interoperabilità. La Commissione fornisce strumenti tecnici a sostegno della valutazione dell’interoperabilità, compreso uno strumento online per facilitare il completamento della relazione e la sua pubblicazione sul portale «Europa interoperabile» di cui all’. 4.   Il soggetto dell’Unione o l’ente pubblico in questione consulta i destinatari dei servizi direttamente interessati, compresi i cittadini, o i loro rappresentanti. Tale consultazione non pregiudica la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza di tali servizi. 5.   Entro il 12 gennaio 2025 il comitato adotta gli orientamenti di cui all’, paragrafo 5, lettera a).
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