Art. 20 · Monitoraggio e valutazione

Art. 20

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 13 mar 2024
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione monitora i progressi negli sviluppi dei servizi pubblici digitali transeuropei al fine di sostenere l’elaborazione di politiche basate su dati concreti e le azioni necessarie nell’Unione a livello nazionale, regionale e locale. Il monitoraggio accorda priorità al riutilizzo dei dati di monitoraggio esistenti a livello dell’Unione, nazionale e internazionale, e alla raccolta automatizzata dei dati. La Commissione consulta il comitato nella preparazione della metodologia, degli indicatori e del processo di monitoraggio. 2.   Per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse ai fini dell’attuazione del presente regolamento la Commissione monitora: a) i progressi per quanto riguarda l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei nell’Unione; b) i progressi verso l’attuazione del QEI da parte degli Stati membri; c) l’adozione delle soluzioni di interoperabilità per i diversi servizi pubblici negli Stati membri; d) lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità open source per i servizi pubblici, l’innovazione nel settore pubblico e la cooperazione con soggetti del settore GovTech, comprese PMI e start-up, nel campo dei servizi pubblici transfrontalieri interoperabili da prestare o gestire elettronicamente nell’Unione; e) il miglioramento delle competenze in materia di interoperabilità del settore pubblico. 3.   I risultati del monitoraggio sono pubblicati dalla Commissione sul portale «Europa interoperabile». Ove possibile sono pubblicati in un formato leggibile meccanicamente. 4.   La Commissione redige una relazione annuale sull’interoperabilità nell’Unione e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione: a) illustra i progressi per quanto riguarda l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei nell’Unione; b) individua ostacoli significativi all’attuazione nonché i fattori trainanti per servizi pubblici interoperabili a livello transfrontaliero nell’Unione; c) espone i risultati conseguiti nel tempo in termini di attuazione del QEI, di diffusione delle soluzioni di interoperabilità, di miglioramento delle competenze in materia di interoperabilità, di sviluppo di soluzioni di interoperabilità open source per i servizi pubblici nonché di aumento dell’innovazione del settore pubblico e della cooperazione con soggetti del settore GovTech. 5.   Entro il 12 gennaio 2028, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, che include le conclusioni della sua valutazione. La relazione valuta nello specifico la necessità o meno di stabilire soluzioni di interoperabilità obbligatorie. 6.   La relazione di cui al paragrafo 5 valuta in particolare gli elementi seguenti: a) l’impatto del presente regolamento sull’interoperabilità transfrontaliera quale fattore abilitante per servizi pubblici digitali accessibili e senza interruzioni nell’Unione; b) la maggiore efficienza, anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi nei processi di operazioni online derivanti dall’interoperabilità transfrontaliera, per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI e le start-up; c) la necessità di eventuali politiche, misure o azioni supplementari che sono necessarie a livello dell’Unione. 7.   Nei casi in cui il calendario delle relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 coincida, la Commissione può combinare entrambe le relazioni.
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