Art. 16 · Comunità per un’Europa interoperabile

Art. 16

Comunità per un’Europa interoperabile

In vigore dal 13 mar 2024
Comunità per un’Europa interoperabile 1.   La comunità per un’Europa interoperabile contribuisce, su richiesta del comitato, alle attività del comitato fornendo competenze e consulenza. 2.   I portatori di interessi pubblici e privati, come anche le organizzazioni della società civile e i membri del mondo accademico, che risiedono o hanno la sede in uno Stato membro possono registrarsi sul portale «Europa interoperabile» come membri della comunità per un’Europa interoperabile. 3.   Dopo la conferma della registrazione, lo status di membro è reso pubblico sul portale «Europa interoperabile». L’adesione non è limitata nel tempo. Può tuttavia essere revocata dal comitato in qualsiasi momento per motivi proporzionati e giustificati, in particolare se un membro non è più in grado di contribuire alla comunità per un’Europa interoperabile o ha utilizzato impropriamente lo status di membro della comunità per un’Europa interoperabile. 4.   I membri della comunità possono essere invitati, tra l’altro a: a) contribuire al contenuto del portale «Europa interoperabile»; b) fornire competenze per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni interoperabili; c) partecipare ai gruppi di lavoro e ad altre attività; d) partecipare alle misure di sostegno di cui agli articoli da 9 a 14; e) promuovere l’uso di norme e quadri di interoperabilità. 5.   Il comitato organizza un’assemblea annuale online della comunità per un’Europa interoperabile. 6.   Il comitato adotta il codice di condotta della comunità per un’Europa interoperabile, che è pubblicato sul portale «Europa interoperabile».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:903:oj#art-16