Art. 12 · Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità

Art. 12

Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità

In vigore dal 13 mar 2024
Partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità 1.   I soggetti dell’Unione o gli enti pubblici partecipanti garantiscono, qualora il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità richieda il trattamento di dati personali o rientri altrimenti nell’ambito di competenza di altri enti nazionali, regionali o locali che forniscono o sostengono l’accesso ai dati, che le autorità nazionali per la protezione dei dati, così come altri enti nazionali, regionali o locali, siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Se del caso, i partecipanti possono consentire che intervengano nello spazio di sperimentazione innovativa per l’interoperabilità altri soggetti GovTech, quali organizzazioni di normazione nazionali o europee, organismi notificati, laboratori di ricerca e sperimentazione, poli di innovazione e imprese che desiderano provare soluzioni di interoperabilità innovative, in particolare PMI e start-up. 2.   La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità è limitata a un periodo adeguato alla complessità e alla portata del progetto che, in ogni caso, non supera i due anni dalla creazione di tale spazio. La partecipazione può essere prorogata fino a un anno se necessario per conseguire la finalità del procedimento. 3.   La partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità si basa su un piano specifico elaborato dai partecipanti e tenendo conto, a seconda dei casi, del parere di altre autorità nazionali competenti o del Garante europeo della protezione dei dati. Il piano contiene almeno gli elementi seguenti: a) descrizione dei partecipanti e loro ruoli, della soluzione di interoperabilità innovativa prevista e della finalità che si intende conseguire, nonché del relativo processo di sviluppo, prove e convalida; b) le questioni normative specifiche in gioco e gli orientamenti attesi dalle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità; c) le modalità specifiche della collaborazione tra i partecipanti e le autorità e qualsiasi altro soggetto che interviene nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità; d) un meccanismo di gestione e monitoraggio dei rischi per individuare, prevenire e attenuare i rischi; e) i traguardi fondamentali che i partecipanti devono completare affinché la soluzione di interoperabilità sia considerata pronta per essere messa in servizio; f) gli obblighi in materia di valutazione e comunicazione e l’eventuale follow-up; g) ove strettamente necessario e proporzionato per il trattamento di dati personali, la motivazione di tale trattamento, l’indicazione delle categorie di dati personali interessati, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, i titolari e i responsabili del trattamento e il loro ruolo. 4.   La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano su tali spazi. 5.   I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità restano responsabili ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto nazionale applicabili in materia di responsabilità per eventuali danni causati nel corso della loro partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. 6.   I dati personali possono essere trattati nello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inizialmente raccolti lecitamente, a tutte le seguenti condizioni: a) la soluzione di interoperabilità innovativa è sviluppata per salvaguardare gli interessi pubblici nel contesto di un elevato livello di efficienza e qualità dell’amministrazione pubblica e dei servizi pubblici; b) i dati trattati sono limitati a quanto necessario per il funzionamento della soluzione di interoperabilità da sviluppare o provare nello spazio di sperimentazione per l’interoperabilità, e tale funzionamento non può essere conseguito efficacemente mediante il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o di altri dati non personali; c) esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare se un eventuale rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1725, possano verificarsi durante il funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, nonché un meccanismo di risposta per attenuare tempestivamente tale rischio e, ove necessario, interrompere il trattamento; d) i dati personali da trattare sono in un ambiente di trattamento funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo dei partecipanti e solo le persone debitamente autorizzate hanno accesso a tali dati; e) i dati personali trattati non devono essere trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da altre parti che non intervengono allo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità, a meno che tale divulgazione avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, del regolamento (UE) 2018/1725 e tutti i partecipanti vi abbiano acconsentito; f) qualsiasi trattamento di dati personali non pregiudica l’applicazione dei diritti degli interessati previsti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dall’ del regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1725; g) i dati personali trattati sono protetti tramite misure tecniche e organizzative adeguate e sono cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali; h) i log del trattamento dei dati personali sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità, salvo diversamente disposto dal diritto dell’Unione o nazionale; i) una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base dell’addestramento, delle prove e della convalida della soluzione di interoperabilità è conservata insieme ai risultati delle prove nell’ambito della documentazione tecnica ed è trasmessa al comitato; j) una breve sintesi della soluzione di interoperabilità sviluppata nello spazio di sperimentazione per l’interoperabilità, inclusi i suoi obiettivi e i risultati attesi sono resi disponibili sul portale «Europa interoperabile». 7.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato la normativa dell’Unione o nazionale che stabilisce la base per il trattamento dei dati personali necessario ai fini dello sviluppo, delle prove e dell’addestramento di soluzioni di interoperabilità innovative o qualsiasi altra base giuridica, conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. 8.   I partecipanti presentano al comitato e alla Commissione relazioni periodiche sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, comprese le buone pratiche, gli insegnamenti tratti, le misure di sicurezza e le raccomandazioni sul loro funzionamento e, ove pertinente, sullo sviluppo del presente regolamento e di altre normative dell’Unione soggette a controllo nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Il comitato trasmette alla Commissione un parere sui risultati dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, specificando, se del caso, le azioni necessarie per attuare nuove soluzioni di interoperabilità per promuovere l’interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. 9.   La Commissione provvede affinché le informazioni relative agli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità siano disponibili sul portale «Europa interoperabile». 10.   Entro il 12 aprile 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme dettagliate e le condizioni per l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l’uscita concernenti lo spazio di sperimentazione per l’interoperabilità e i diritti e gli obblighi dei partecipanti. Tali atti di esecuzione, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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