Art. 10 · Misure di innovazione

Art. 10

Misure di innovazione

In vigore dal 13 mar 2024
Misure di innovazione 1.   Il comitato può proporre alla Commissione di elaborare misure di innovazione per sostenere lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di interoperabilità innovative nell’Unione («misure di innovazione»). 2.   Le misure di innovazione contribuiscono allo sviluppo di soluzioni per un’Europa interoperabile esistenti o nuove e possono coinvolgere soggetti del settore GovTech. 3.   Al fine di sostenere lo sviluppo delle misure di innovazione, il comitato può proporre di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. 4.   La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle misure di innovazione sul portale «Europa interoperabile».
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