Art. 23 · Cooperazione transfrontaliera

Art. 23

Cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 13 mar 2024
Cooperazione transfrontaliera 1.   Il rispetto del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pubblicità politica e degli sponsor è soggetto alla competenza dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. Se il prestatore è stabilito in più di uno Stato membro, è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale. 2.   Fatti salvi l', paragrafi 1 e 2, e il paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o le autorità competenti di tutti gli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente per quanto necessario. 3.   L'autorità competente che abbia ricevuto da un'altra autorità competente una richiesta giustificata presta a detta altra autorità, senza indebito ritardo e non oltre un mese dal ricevimento della richiesta, l'assistenza necessaria per un'esecuzione efficace, efficiente e coerente delle misure di controllo o esecuzione di cui all', paragrafo 5. L'autorità competente che abbia ricevuto dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta motivata di informazioni, tramite il punto di contatto di cui all', paragrafo 9, fornisce a detta altra autorità le informazioni richieste senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato a un mese nei casi che richiedono indagini o informazioni supplementari da parte di più autorità competenti. 4.   Se un'autorità nazionale competente di uno Stato membro ha motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato sul proprio territorio, essa ne informa l'autorità competente dello stabilimento principale del prestatore e le chiede, se del caso, di valutare la questione e di adottare le necessarie misure di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 7. 5.   La segnalazione ai sensi del paragrafo 4 è giustificata, debitamente motivata e proporzionata e reca almeno: a) le informazioni che consentono di identificare lo sponsor o il prestatore di servizi di pubblicità politica; b) una descrizione dei fatti pertinenti, le pertinenti disposizioni del presente regolamento e i motivi per cui l'autorità competente notificante sospetta una violazione del presente regolamento, compresa, se del caso, una descrizione delle circostanze che consentirebbero di valutare i criteri di cui all', paragrafo 4; c) informazioni sul luogo da cui è possibile reperire il pertinente messaggio di pubblicità politica o una sua copia; d) qualsiasi altra informazione che l'autorità competente notificante consideri pertinente, tra cui, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa. 6.   Se non dispone di informazioni sufficienti per dare seguito alla notifica ricevuta di cui al paragrafo 4, l'autorità competente dello stabilimento principale può chiedere informazioni supplementari all'autorità competente che ha effettuato la notifica. Nel ricevere tale richiesta, l'autorità competente fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo. Il termine di cui al paragrafo 7 è sospeso fintantoché non siano presentati tali complementi di informazione. 7.   L'autorità competente dello stabilimento principale, senza indebito ritardo e non oltre un mese dal ricevimento della segnalazione di cui al paragrafo 4 o, se del caso, delle informazioni di cui al paragrafo 6, comunica all'autorità competente che ha effettuato la notifica e alla rete dei punti di contatto nazionali la sua valutazione della presunta violazione e informazioni sulle misure di indagine o di esecuzione adottate, o che intende adottare, al fine di garantire la conformità al presente regolamento. 8.   Qualora l'indagine su una presunta violazione riguardi la prestazione di servizi di pubblicità politica in uno o più Stati membri in cui il prestatore di servizi di pubblicità politica non ha lo stabilimento principale, l'autorità competente dello stabilimento principale può avviare e condurre un'indagine congiunta con la partecipazione dell'autorità competente o delle autorità degli Stati membri interessati: a) di propria iniziativa e previo ottenimento del consenso dell'autorità competente o delle autorità competenti a cui è stata presentata la richiesta; o b) in seguito a una richiesta di un'altra autorità competente o di altre autorità competenti, sulla base del sospetto ragionevole che la prestazione di servizi di pubblicità politica da parte di un prestatore di tali servizi stabilito nello Stato membro dello stabilimento principale abbia violato il presente regolamento o abbia inciso in modo sostanziale sugli interessati nel territorio dell'autorità o delle autorità competenti che presentano la richiesta. 9.   Ai fini del paragrafo 8, l'autorità competente che richiede l'avvio di un'indagine congiunta fornisce all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 5. Se un'autorità competente decide di non partecipare a un'indagine congiunta, fornisce una spiegazione motivata a tal fine all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti. 10.   Nello svolgimento di un'indagine congiunta, le autorità competenti collaborano in buona fede ed esercitano i loro poteri di indagine nella misura necessaria alle indagini sulla presunta violazione. Le autorità competenti che svolgono un'indagine congiunta si scambiano reciprocamente informazioni in merito a qualsiasi misura di esecuzione pertinente che avviano o intendono avviare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:900:oj#art-23