Art. 22
Autorità competenti e punti di contatto
In vigore dal 13 mar 2024
Autorità competenti e punti di contatto
1. Le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o il Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 sono competenti a monitorare l'applicazione degli del presente regolamento nel settore di loro competenza. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 58 del regolamento (UE) 2018/1725. Il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 si applica alle attività contemplate agli del presente regolamento.
2. Il comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2016/679 elabora orientamenti, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, al fine di assistere le autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679 nel valutare la conformità ai requisiti del presente regolamento.
3. Gli Stati membri designano le autorità competenti a controllare l'osservanza, da parte dei prestatori di servizi intermediari ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065, degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e all' del presente regolamento, ove applicabile. Le autorità competenti designate a norma del regolamento (UE) 2022/2065 possono essere anche le autorità competenti designate per controllare l'osservanza, da parte degli intermediari online, degli obblighi di cui agli articoli da 7 a 17 e all' del presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 di ogni Stato membro è competente per il coordinamento a livello nazionale nei confronti dei prestatori di «servizi intermediari» quali definiti dal regolamento (UE) 2022/2065. Alle materie connesse con l'applicazione del presente regolamento nei confronti dei prestatori di servizi intermediari si applicano l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065. L'articolo 51 del regolamento (UE) 2022/2065 si applica mutatis mutandis per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo.
4. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione degli aspetti del presente regolamento non contemplati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Tali autorità competenti possono essere diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e possono essere le stesse di quelle contemplate all' della direttiva 2010/13/UE. Ogni autorità competente designata ai sensi del presente paragrafo gode strutturalmente di piena indipendenza sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Agendo in piena indipendenza monitora efficacemente e prende le misure necessarie e proporzionate per garantire la vigilanza, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento.
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 4, nello svolgimento dei loro compiti in relazione al presente regolamento, hanno facoltà di:
a)
chiedere l'accesso ai dati, ai documenti o alle informazioni necessari, in particolare allo sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica interessati, che le autorità competenti devono utilizzare al solo scopo di monitorare e valutare il rispetto del presente regolamento, conformemente alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali e protezione delle informazioni riservate;
b)
rivolgere avvertimenti ai prestatori di servizi di pubblicità politica sull'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento;
c)
ordinare la cessazione delle violazioni e imporre agli sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica di adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento;
d)
imporre o chiedere l'imposizione da parte di un'autorità giudiziaria di ammende o sanzioni pecuniarie o altre misure finanziarie, a seconda dei casi;
e)
se del caso, imporre una sanzione pecuniaria periodica o chiedere all'autorità giudiziaria del loro Stato membro di procedere in tal senso;
f)
se del caso, imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per farla cessare effettivamente, o chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di procedere in tal senso;
g)
pubblicare una dichiarazione che identifica la o le persone fisiche e giuridiche responsabili dell'inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento e precisa la natura di tale inosservanza;
h)
effettuare, o chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare o autorizzare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati dai prestatori di servizi di pubblicità politica in questione per fini connessi alla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, allo scopo di esaminare, sequestrare, prendere od ottenere copie o estratti di informazioni in qualsiasi forma, a prescindere dal supporto di conservazione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti nazionali dispongano di tutti i mezzi necessari per svolgere i loro compiti in conformità del presente regolamento, tra cui sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per controllare adeguatamente la conformità degli sponsor e dei prestatori di servizi di pubblicità politica di loro competenza a norma del presente regolamento.
7. Gli Stati membri assicurano una cooperazione e un coordinamento efficaci e strutturati a livello nazionale tra tutte le pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 per agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse all'esercizio delle funzioni e dei poteri di controllo ed esecuzione conferite loro dal presente regolamento, anche notificando le violazioni riscontrate, che sono pertinenti per altre autorità, condividendo risultati e competenze e lavorando in stretto collegamento sull'applicazione ed esecuzione delle norme pertinenti.
8. I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 9, secondo comma, si riuniscono periodicamente a livello di Unione nella rete dei punti di contatto nazionali. La rete dei punti di contatto nazionali funge da piattaforma per lo scambio periodico di informazioni e prassi eccellenti, nonché per una cooperazione strutturata tra i punti di contatto nazionali e la Commissione in merito a tutti gli aspetti del presente regolamento. In particolare, la rete dei punti di contatto nazionali agevola la cooperazione a livello di Unione per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento e facilita l'elaborazione, in collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, di orientamenti intesi ad aiutare gli sponsor e i prestatori di servizi di pubblicità politica a conformarsi ai requisiti del presente regolamento. La rete dei punti di contatto nazionali si riunisce almeno due volte all'anno e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro. Essa opera in stretta collaborazione con la rete europea di cooperazione in materia elettorale, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e altre reti od organismi pertinenti, onde agevolare lo scambio rapido e sicuro di informazioni su questioni connesse al controllo e all'applicazione del presente regolamento. La Commissione partecipa alle riunioni della rete dei punti di contatto nazionali e presta assistenza amministrativa.
9. Lo Stato membro che designa più di un'autorità competente provvede a che i rispettivi compiti di tale autorità siano stabiliti chiaramente e che le autorità in questione cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.
Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente come punto di contatto nazionale a livello dell'Unione ai fini di tutti gli aspetti del presente regolamento.
I punti di contatto nazionali sostengono e agevolano la cooperazione efficace tra le autorità nazionali competenti e con i punti di contatto nazionali di altri Stati membri. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i dati di contatto dei loro punti di contatto nazionali. Gli Stati membri interessati comunicano, se del caso, il nome delle altre autorità competenti e i rispettivi compiti alla rete dei punti di contatto nazionali.
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