Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 mar 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alla pubblicità politica laddove il messaggio di pubblicità politica sia diffuso nell'Unione, sia reso di dominio pubblico in uno o più Stati membri o sia rivolto ai cittadini dell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica o dal luogo di residenza o stabilimento dello sponsor, e a prescindere dai mezzi utilizzati. 2.   Il presente regolamento non pregiudica il contenuto dei messaggi di pubblicità politica o le norme dell'Unione o nazionali che disciplinano aspetti relativi alla pubblicità politica diversi da quelli contemplati dal presente regolamento, comprese le norme sull'organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento di campagne politiche, le norme sui divieti o le restrizioni generali imposti alla pubblicità politica durante determinati periodi e, se del caso, le norme sui periodi elettorali. 3.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite negli atti seguenti: a) direttiva 2000/31/CE; b) direttiva 2002/58/CE; c) direttiva 2005/29/CE; d) direttiva 2006/114/CE; e) direttiva 2006/123/CE; f) direttiva 2010/13/UE; g) direttiva 2011/83/UE; h) regolamento (UE) 2019/1150; i) regolamento (UE) 2022/2065.
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