Art. 19
Obblighi di trasparenza addizionali in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online
In vigore dal 13 mar 2024
Obblighi di trasparenza addizionali in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online
1. Quando si avvalgono di tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online che comportano il trattamento di dati personali, oltre agli altri obblighi di cui al presente regolamento e a quelli di cui regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento osservano gli obblighi seguenti:
a)
adottano, applicano e rendono pubblico un documento di strategia interna che descriva chiaramente e con linguaggio semplice come tali tecniche sono utilizzate e mantengono tale strategia per un periodo di sette anni a partire dall'ultimo utilizzo di tali tecniche;
b)
conservano registri sull'uso di tali tecniche, sui meccanismi e i parametri applicati;
c)
trasmettono, contestualmente all'indicazione che si tratta di un messaggio di pubblicità politica, informazioni supplementari per permettere all'interessato di comprendere la logica utilizzata e i principali parametri delle tecniche applicate, ivi compreso se per indirizzare o consegnare la pubblicità politica sia stato utilizzato un sistema di intelligenza artificiale e se siano state usate altre tecniche analitiche, compresi gli elementi seguenti:
i)
gli specifici gruppi di destinatari presi di mira, compresi i parametri applicati per determinare i destinatari del messaggio;
ii)
le categorie di dati personali usati per le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario;
iii)
gli obiettivi, i meccanismi e la logica di targeting, compresi i parametri di inclusione ed esclusione, e i motivi della scelta di questi parametri;
iv)
informazioni significative sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel targeting o nella consegna dei messaggi di pubblicità politica;
v)
il periodo di diffusione della pubblicità politica e il numero di persone cui è diffuso il messaggio di pubblicità politica;
vi)
un link al documento di strategia di cui alla lettera a), o una chiara indicazione di dove lo si possa reperire facilmente;
d)
preparano una valutazione interna annuale dei rischi dell'uso di tali tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario sui diritti e le libertà fondamentali, i cui risultati devono essere resi pubblici;
e)
forniscono, unitamente al messaggio di pubblicità politica, a meno che non sia incluso nell'avviso di trasparenza di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, un riferimento ai mezzi effettivi di cui dispone l’interessato per l’esercizio dei propri diritti a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 o (UE) 2018/1725, a seconda dei casi, in particolare un riferimento ai diritti dell’interessato di modificare i dati personali o revocare il consenso a seconda dei casi, che deve includere un link a un’interfaccia che consenta l’esercizio di tali diritti.
2. Il titolare del trattamento che non sia anche l’editore di pubblicità politica provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), siano comunicate a quest’ultimo perché possa adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. Le informazioni sono trasmesse tempestivamente e con l’accuratezza dettata dalle migliori pratiche e norme del settore, con processo automatizzato standardizzato se ciò è tecnicamente fattibile.
3. I prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono ai titolari del trattamento le informazioni per conformarsi ai paragrafi 1 e 2, se necessario.
4. Le informazioni obbligatorie a norma del paragrafo 1, lettere c) ed e), e dei paragrafi 2 e 3 devono essere in un formato che sia facilmente accessibile e, se tecnicamente fattibile, anche leggibile da dispositivo automatico, chiaramente visibili e di facile uso, e formulate con linguaggio semplice.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo elementi all’elenco delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla luce degli sviluppi tecnologici, delle prassi di mercato, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti emanati da organi competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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