Art. 18 · Obblighi specifici in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online

Art. 18

Obblighi specifici in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online

In vigore dal 13 mar 2024
Obblighi specifici in materia di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online 1.   Le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario in ambito di pubblicità politica online che comportano il trattamento dei dati personali sono consentite solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il titolare del trattamento ha raccolto i dati personali presso l'interessato; b) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 al trattamento separato dei dati personali a fini di pubblicità politica; e c) tali tecniche non comportano la «profilazione» quale definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 e all', punto 5), del regolamento (UE) 2018/1725 utilizzando le categorie particolari di dati personali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   In ambito di pubblicità politica, sono vietate le tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario che comportano il trattamento dei dati personali di un soggetto di cui il titolare del trattamento sa, con ragionevole certezza, che è almeno un anno al di sotto dell'età per l'esercizio del voto prestabilita dalle norme nazionali. Il rispetto degli obblighi di cui nel presente paragrafo non impone al titolare del trattamento di trattare dati personali ulteriori per valutare se il soggetto sia un anno al di sotto dell'età per l'esercizio del voto. 3.   Il presente articolo non si applica alle comunicazioni di partiti politici, fondazioni politiche, associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro, ai loro membri ed ex membri o a comunicazioni, come bollettini d'informazione, connesse alle loro attività politiche, purché tali comunicazioni si basino esclusivamente sui dati di abbonamento e siano pertanto strettamente limitate ai loro membri, ex membri o abbonati, siano basate sui dati personali da essi forniti e non comportino un trattamento di dati personali volto a segmentare o altrimenti selezionare ulteriormente i destinatari e i messaggi che ricevono. 4.   Ai fini dell'attuazione dei requisiti dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 relativi al consenso esplicito e alla revoca del consenso fornito, i titolari del trattamento si assicurano che: a) all'interessato non sia richiesto il consenso se ha già indicato con mezzi automatizzati che non acconsente al trattamento dei dati a fini di pubblicità politica, a meno che la richiesta non sia giustificata da un mutamento sostanziale delle circostanze; b) all'interessato che non presta il proprio consenso sia offerta un'alternativa equivalente per l'utilizzo del servizio online senza ricevere pubblicità politica.
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