Art. 17 · Trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati

Art. 17

Trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati

In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni ad altri soggetti interessati 1.   Su richiesta dei soggetti interessati, i prestatori di servizi di pubblicità politica trasmettono tempestivamente e gratuitamente e, ove tecnicamente possibile in formato leggibile da dispositivo automatico, a tali soggetti le informazioni di cui detti prestatori di servizi di pubblicità politica sono tenuti a disporre a norma degli . 2.   I soggetti interessati che fanno richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 devono essere indipendenti da interessi commerciali e rientrare in una o più delle categorie seguenti: a) ricercatori abilitati ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2065; b) membri di un'organizzazione della società civile i cui obiettivi statutari sono proteggere e promuovere l'interesse pubblico, autorizzata a norma del diritto nazionale o dell'Unione; c) attori politici; d) osservatori elettorali nazionali o internazionali riconosciuti in uno Stato membro; oppure e) giornalisti. 3.   Su richiesta di un soggetto interessato, il prestatore di servizi di pubblicità politica si adopera in ogni modo per trasmettere quanto prima e al più tardi entro un mese le informazioni richieste o la risposta motivata di cui al paragrafo 5. 4.   Nel preparare le informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 1, il prestatore di servizi di pubblicità politica può aggregare gli importi o riunirli in una forcella, se necessario per tutelare i suoi interessi commerciali legittimi. 5.   Se le richieste di cui al paragrafo 1 sono manifestamente poco chiare o eccessive o riguardano informazioni che non sono in possesso del prestatore di servizi di pubblicità politica, quest'ultimo può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste. In casi di questo tipo il prestatore di servizi di pubblicità politica invia una risposta motivata al soggetto interessato che ha fatto richiesta d'informazioni, unitamente alle informazioni sulle possibilità di ricorso, comprese, se del caso, quelle previste dalla direttiva (UE) 2020/1828. 6.   Qualora il trattamento delle richieste di cui al paragrafo 1 comporti costi significativi, il prestatore di servizi di pubblicità politica può addebitare un contributo spese ragionevole e proporzionato, che in ogni caso non supera i costi amministrativi per la trasmissione delle informazioni richieste. 7.   Incombe ai prestatori di servizi di pubblicità politica dimostrare che una richiesta è manifestamente poco chiara o eccessiva o che riguarda informazioni che non sono in loro possesso ovvero la sua onerosità in termini di trattamento.
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