Art. 14
Relazioni periodiche sui servizi di pubblicità politica
In vigore dal 13 mar 2024
Relazioni periodiche sui servizi di pubblicità politica
1. Gli editori di pubblicità politica includono informazioni sugli importi fatturati o sul valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o integrale dei servizi forniti, compreso l'uso di tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario, aggregati per campagna, in allegato alla loro relazione sulla gestione ai sensi dell' della direttiva 2013/34/UE.
Gli editori di pubblicità politica mettono le informazioni di cui al primo comma a disposizione delle autorità competenti responsabili degli audit o del controllo degli attori politici, qualora tali autorità siano istituite a norma del diritto nazionale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle micro, piccole o medie imprese che rientrano nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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