Art. 12
Avvisi di trasparenza
In vigore dal 13 mar 2024
Avvisi di trasparenza
1. Gli editori di pubblicità politica garantiscono che l'avviso di trasparenza di cui all', paragrafo 1, lettera e), comprenda le informazioni seguenti:
a)
l'identità dello sponsor e, ove applicabile, dell'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor, compresi il nome, l'indirizzo e-mail e, se reso pubblico, l'indirizzo postale nonché, se lo sponsor non è una persona fisica, l'indirizzo presso il quale ha il suo luogo di stabilimento;
b)
le informazioni di cui alla lettera a) sulla persona fisica o giuridica che fornisce una retribuzione in cambio del messaggio di pubblicità politica, se tale persona è diversa dallo sponsor o dall'entità che in ultima istanza controlla lo sponsor;
c)
il periodo durante il quale è prevista la pubblicazione, la consegna o la diffusione del messaggio di pubblicità politica;
d)
gli importi aggregati e il valore aggregato di altre prestazioni percepiti dai prestatori di servizi di pubblicità politica, compresi quelli percepiti dall'editore, in cambio parziale o integrale dei servizi di pubblicità politica e se del caso, della campagna di pubblicità politica;
e)
informazioni circa l'origine pubblica o privata degli importi e delle altre prestazioni di cui alla lettera d), nonché informazioni sulla loro provenienza dall'interno o dall'esterno dell'Unione;
f)
la metodologia applicata per calcolare gli importi e il valore di cui alla lettera d);
g)
ove applicabile, l'indicazione delle elezioni o dei referendum, oppure dei processi legislativi o regolamentari, cui è connesso il messaggio di pubblicità politica;
h)
se il messaggio di pubblicità politica è connesso a elezioni o referendum specifici, il link alle informazioni ufficiali su come partecipare alle elezioni o al referendum in questione;
i)
ove applicabile, il link al registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online di cui all';
j)
informazioni sui meccanismi di cui all', paragrafo 1;
k)
ove applicabile, informazioni indicanti se una precedente pubblicazione del messaggio di pubblicità politica o di una sua versione precedente è stata sospesa o interrotta a causa di una violazione del presente regolamento;
l)
ove applicabile, una dichiarazione attestante che il messaggio di pubblicità politica è stato oggetto di tecniche di targeting o di consegna del messaggio pubblicitario sulla base dell'uso di dati personali, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) ed e);
m)
ove applicabile e tecnicamente fattibile, la portata del messaggio di pubblicità politica in termini di numero di visualizzazioni e reazioni.
2. Gli editori di pubblicità politica garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano complete.
Gli editori di pubblicità politica garantiscono l'accuratezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), f), i), j) e m), prima e durante il periodo di pubblicazione, consegna o diffusione del messaggio di pubblicità politica.
Qualora il prestatore di servizi di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni trasmesse all'editore di pubblicità politica o da esso pubblicate sono incomplete o non accurate, esso contatta senza indebito ritardo l'editore di pubblicità politica interessato e trasmette a quest'ultimo informazioni completate o corrette.
Qualora l'editore di pubblicità politica venga a conoscenza con qualsiasi mezzo del fatto che le informazioni di cui all', paragrafo 1, e al paragrafo 1 del presente articolo sono incomplete o non accurate, esso si adopera in ogni modo, anche contattando lo sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica, per completare o correggere le informazioni senza indebito ritardo.
Se le informazioni non possono essere completate o corrette senza indebito ritardo, l'editore di pubblicità politica non rende disponibile il messaggio di pubblicità politica o ne interrompe senza indebito ritardo la pubblicazione, la consegna o la diffusione.
L'editore di pubblicità politica informa senza indebito ritardo gli sponsor o i prestatori di servizi di pubblicità politica interessati di qualsiasi decisione adottata a norma del quinto comma del presente paragrafo.
3. Gli avvisi di trasparenza sono inclusi in ogni messaggio di pubblicità politica o sono comunque facilmente reperibili in qualsiasi momento durante il periodo di pubblicazione del messaggio di pubblicità politica.
Gli avvisi di trasparenza sono tenuti aggiornati per tutto il periodo di pubblicazione del messaggio di pubblicità politica, sono presentati in un formato facilmente accessibile e, almeno quando il messaggio di pubblicità politica è reso disponibile per via elettronica, sono in un formato leggibile da dispositivo automatico. Essi sono redatti nella lingua del messaggio di pubblicità politica. Gli editori di pubblicità politica che offrono servizi nell'Unione garantiscono che gli avvisi di trasparenza siano conformi ai requisiti di accessibilità applicabili, tra l'altro rendendo disponibili le informazioni attraverso più di un canale sensoriale, ove tecnicamente fattibile.
Gli avvisi di trasparenza sono chiaramente visibili e di facile fruizione, anche grazie alla formulazione con un linguaggio semplice.
4. Gli editori di pubblicità politica conservano gli avvisi di trasparenza e le eventuali modifiche ad essi apportate per un periodo di sette anni dopo l'ultima pubblicazione della pubblicità politica interessata.
5. Il paragrafo 4 del presente articolo non si applica alle microimprese che rientrano nei criteri di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, a condizione che la prestazione di servizi pubblicitari sia puramente marginale e accessoria rispetto alle loro attività principali.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il presente regolamento aggiungendo lettere all'elenco delle lettere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e modificando il paragrafo 1, lettera f), del presente articolo alla luce degli sviluppi tecnologici, delle prassi di mercato, della pertinente ricerca scientifica, degli sviluppi del controllo a opera di autorità competenti e degli orientamenti pertinenti emanati da organi competenti, a condizione che dette modifiche si rivelino necessarie alla comprensione del contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e dei suoi obiettivi.
7. Entro il 10 luglio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato dell'avviso di trasparenza e fornire specifiche tecniche al fine di garantire che quest'ultimo sia adattato al mezzo utilizzato, anche per i media audiovisivi e la stampa nonché la pubblicità online e offline, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e del mercato, della pertinente ricerca scientifica e delle migliori pratiche, nonché delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese che rientrano nei criteri di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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