Art. 10 · Trasmissione di informazioni all'editore di pubblicità politica

Art. 10

Trasmissione di informazioni all'editore di pubblicità politica

In vigore dal 13 mar 2024
Trasmissione di informazioni all'editore di pubblicità politica 1.   I prestatori di servizi di pubblicità politica provvedono affinché le informazioni di cui all', paragrafo 1, siano trasmesse in modo tempestivo, completo e accurato agli editori di pubblicità politica affinché essi possano adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. Ciascun prestatore di servizi di pubblicità politica trasmette le informazioni di cui al primo comma durante la prestazione del servizio pertinente, in conformità delle migliori pratiche e delle norme del settore e, ove tecnicamente possibile, mediante un processo automatizzato standardizzato. Quando l'editore di pubblicità politica è l'unico prestatore di servizi di pubblicità politica, lo sponsor trasmette le pertinenti informazioni all'editore di pubblicità politica. 2.   Qualora un prestatore di servizi di pubblicità politica venga a conoscenza del fatto che le informazioni da esso trasmesse sono cambiate, provvede affinché siano trasmesse informazioni aggiornate all'editore di pubblicità politica interessato.
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