Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053 Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) “ICCAT”: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; 2) “SCRS”: comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT; 3) “convenzione”: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico; 4) “zona della convenzione”: zona geografica di cui all'articolo I della convenzione; 5) “PCC”: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante; 6) “operatore”: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 7) “Stato membro dell'azienda” o “Stato membro responsabile dell'azienda”: lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda; 8) “Stato membro di bandiera”: lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera; 9) “Stato membro della tonnara” o “Stato membro responsabile della tonnara”: Stati membri nella cui giurisdizione rientra la tonnara; 10) “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container; 11) “nave da cattura”: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; 12) “rimorchiatore”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie di tonno rosso; 13) “nave officina”: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; 14) “nave d'appoggio”: qualsiasi peschereccio che non sia una nave da cattura, una nave officina, un rimorchiatore, una nave che partecipa a operazioni di trasbordo, una nave da trasporto attrezzata per il trasporto di prodotti del tonno o una nave ausiliaria, autorizzato a operare nel quadro della pesca del tonno rosso con compiti di supporto; 15) “nave ausiliaria”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o allevamento, da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina; 16) “nave per pesca costiera su piccola scala”: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti: a) lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri; b) la nave esercita attività di pesca esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera; c) la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore; d) l'equipaggio è composto al massimo da quattro membri; e) la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale; 17) “peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni”: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri; 18) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; 19) “rete a circuizione”: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; 20) “operazione di pesca congiunta”: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato; 21) “gruppo di attrezzi”: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo; 22) “sforzo di pesca”: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca; la misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato; per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore; per i pescherecci con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca e tempo di ricerca); 23) “praticare la pesca attiva”: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca; 24) “BCD”: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document); 25) “eBCD”: documento elettronico di cattura del tonno rosso; 26) “trasbordo”: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria; 27) “tonno rosso vivo”: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare; 28) “prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare; 29) “tonnara”: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato; 30) “ingabbiamento”: trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 31) “ingabbiamento di controllo”: ripetizione dell'operazione di ingabbiamento eseguita su richiesta delle autorità di controllo, allo scopo di verificare il numero di esemplari o il peso medio del pescato ingabbiato; 32) “allevamento” o “ingrasso”: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale; 33) “azienda”: zona marina, in uno o più impianti tutti chiaramente delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare o tonniere con reti a circuizione; 34) “capacità di immissione in allevamento”: il quantitativo massimo di tonno rosso selvatico in tonnellate che un'azienda può ingabbiare durante una campagna di pesca; 35) “trasferimento”: qualsiasi trasferimento: a) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto; b) di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore; c) di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto; d) di una gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore; e) di tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda); f) di tonno rosso vivo da una gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto; 36) “trasferimento di controllo”: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata su richiesta delle autorità di controllo; 37) “trasferimento tra aziende”: il trasferimento del tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra, composto da due fasi, ossia il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente a una gabbia da trasporto e l'ingabbiamento dalla gabbia da trasporto alla gabbia dell'azienda ricevente; 38) “primo trasferimento”: il trasferimento di tonno rosso vivo da una rete a circuizione o da una tonnara a una gabbia da trasporto; 39) “ulteriore trasferimento”: qualsiasi trasferimento condotto dopo il primo trasferimento e prima dell'ingabbiamento nell'azienda di destinazione, quali la suddivisione o l'unione del pescato di due gabbie da trasporto, ad eccezione dei trasferimenti volontari o di controllo; 40) “trasferimento volontario”: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata volontariamente dall'operatore cedente; 41) “fotocamera di controllo”: fotocamera stereoscopica o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli a norma del presente regolamento; 42) “fotocamera stereoscopica”: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce; 43) “operatore cedente”: il comandante – o il rappresentante del comandante – della nave da cattura o del rimorchiatore, oppure l'operatore – o il rappresentante dell'operatore – dell'azienda o della tonnara da cui ha origine un'operazione di trasferimento, tranne in caso di trasferimenti volontari e di controllo; 44) “Stato membro dell'operatore cedente”: lo Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'operatore cedente.»; 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 56 quater, 56 quinquies e 61.» ; 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Riporto dei contingenti non utilizzati 1.   Il riporto automatico del contingente non utilizzato è vietato. 2.   Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 5 % del proprio contingente annuale all'anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT.» ; 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e delle PCC interessati. La Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT il quantitativo di contingenti in questione prima del trasferimento degli stessi.» ; 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente: a) agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fino al 31 dicembre 2025 e, dopo tale data, conformemente al programma nazionale di controllo elaborato ai sensi dell'articolo 93 bis di tale regolamento.»; 6) l'articolo 15 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso (“registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso”) oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.» ; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Gli Stati membri comunicano i dati statistici sui quantitativi annuali di ingabbiamento (immissione di pescato selvatico), prelievo ed esportazione alla Commissione, che inoltra i dati al segretariato dell'ICCAT, fino a quando quest'ultimo non svilupperà una funzione di estrapolazione dei dati nel sistema eBCD e detta funzione non sarà disponibile. 7.   Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro il 1o giugno di ogni anno.» ; 7) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione elaborato conformemente all'articolo 14; e»; 8) all'articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se le condizioni meteorologiche impediscono le operazioni di pesca, gli Stati membri possono decidere di prolungare le campagne di pesca di cui ai suddetti paragrafi di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni. 5.   La pesca del tonno rosso è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio di ogni anno, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N.» ; 9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Divieto di detenzione del tonno rosso a bordo delle navi d'appoggio Le navi d'appoggio non detengono a bordo né trasportano il tonno rosso.»; 10) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono assegnare, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.» ; 11) l'articolo 24 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamentano questo tipo di pesca rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio della pesca ricreativa. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per il tonno rosso. La Commissione trasmette tale elenco per via elettronica all'ICCAT. L'elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione: a) nome dell'imbarcazione; b) numero di registro; c) numero di registrazione ICCAT (se del caso); d) nome precedente (se del caso); e) nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ogni Stato membro registra i dati di cattura, comprensivi del peso di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, e comunica alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.» ; 12) l'articolo 26 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione di pesca, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi dei pescherecci: a) l'elenco di tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso; e b) l'elenco di tutti gli altri pescherecci impegnati in attività correlate alla pesca del tonno rosso, diversi dalle navi da cattura. Ciascun elenco dei pescherecci contiene le informazioni seguenti: a) nome e numero di immatricolazione del peschereccio; b) specifica del tipo di peschereccio, operando una distinzione almeno tra navi da cattura, rimorchiatori, navi ausiliarie, navi d'appoggio e navi officina; c) lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL) oppure, ove possibile, stazza lorda (GT); d) numero IMO (se applicabile); e) attrezzo utilizzato (se del caso); f) bandiera precedente (se del caso); g) nome precedente (se del caso); h) eventuali informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri; i) indicativo internazionale di chiamata (se del caso); j) nome e indirizzi degli armatori e degli operatori; e k) periodo autorizzato per la pesca, la cattura e il trasporto del tonno rosso a fini di allevamento. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i pescherecci inclusi in tali elenchi possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione e fornisce: a) i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e b) un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.» ; 13) l'articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco comprende il nome e il numero di registro delle tonnare e le coordinate geografiche del poligono delle tonnare. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata al loro elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.» ; 14) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 28 bis Elenchi e registro delle aziende 1.   Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco contiene le seguenti informazioni: a) nome dell'azienda; b) numero di registro; c) nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori; d) la capacità di immissione e la capacità totale di allevamento assegnate a ciascuna azienda; e) le coordinate geografiche delle zone autorizzate a svolgere attività di allevamento; e f) lo stato dell'azienda (attiva o inattiva). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le aziende in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso. 2.   Le aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso non sono considerate autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 3.   Nessuna attività di allevamento, compresi l'alimentazione ai fini di ingrasso o il prelievo, è autorizzata al di fuori delle coordinate geografiche approvate per le attività di allevamento. 4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle aziende. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun esemplare di tonno rosso sia introdotto in un'azienda non iscritta nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso e che tali aziende non ricevano tonno rosso da pescherecci non iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi operazione nelle aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.» ; 15) all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto di accesso al porto previsto dal diritto internazionale per i pescherecci in difficoltà o in caso di forza maggiore.» ; 16) l'articolo 34 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano all'autorità competente del rispettivo Stato membro di bandiera o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le seguenti informazioni: a) data e ora di arrivo previste; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.» ; 17) all'articolo 35, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano e trasmettono alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro cinque giorni lavorativi dalla data del trasbordo in porto. I comandanti dei pescherecci che effettuano il trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT nel formato di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo ICCAT è collegata all'eBCD per facilitare il controllo incrociato dei dati ivi contenuti.» ; 18) l'articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Dichiarazioni di cattura presentate dagli Stati membri Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura ogni 2 settimane. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare e le navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.»; 19) l'articolo 38 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In deroga al paragrafo 1, per i rilasci in mare dei tonni delle aziende, sui rimorchiatori sono presenti unicamente gli osservatori regionali dell'ICCAT di cui all'articolo 39. 3.   Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori nazionali sono descritti nell'allegato VIII.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del presente articolo, ogni Stato membro provvede affinché: a) vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo di pesca e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; b) i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili; c) gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci; d) gli osservatori ricevano, prima del loro invio, un elenco dei contatti presso l'autorità competente dello Stato membro a cui riferire le osservazioni; e) si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione; f) i comandanti dei pescherecci e gli operatori della tonnara consentano agli osservatori di accedere agli strumenti elettronici di comunicazione a bordo dei pescherecci o sulle tonnare.» ; 20) l'articolo 39 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) durante tutti i trasferimenti da una gabbia dell'azienda alle gabbie da trasporto, successivamente rimorchiate in un'altra azienda;»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro pertinente può autorizzare il prelievo dalle aziende fino a 1 000 kg al giorno e fino a un massimo di 50 tonnellate annue per azienda per rifornire il mercato di tonno rosso fresco, a condizione che un ispettore nazionale autorizzato dello Stato membro dell'azienda sia presente per la totalità delle attività di prelievo e controlli l'intera operazione. Tale ispettore nazionale autorizzato convalida altresì i quantitativi prelevati nel sistema eBCD. In tali casi, la firma dell'osservatore regionale dell'ICCAT non è richiesta nella sezione dedicata alle informazioni sulle attività di prelievo del sistema eBCD.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento e prelievo. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro dell'azienda, delle circostanze invocate come forza maggiore, o nei casi in cui aziende vicine, autorizzate e controllate dallo stesso Stato membro dell'azienda, operino congiuntamente come una singola unità, un unico osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire la continuità delle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore regionale dell'ICCAT sono debitamente svolti e previa conferma da parte dello Stato membro dell'azienda. 4 bis.   In deroga al paragrafo 4, in caso di trasferimento tra due diverse aziende che rientrano nella giurisdizione dello stesso Stato membro, è possibile assegnare un unico osservatore regionale dell'ICCAT per coprire l'intero processo, compreso il trasferimento del pescato in una gabbia da trasporto a rimorchio, il traino del pescato dall'azienda cedente all'azienda di destinazione e l'ingabbiamento nell'azienda di destinazione. In questo caso, l'osservatore regionale dell'ICCAT è inviato dall'azienda cedente e il costo deve essere ripartito tra l'azienda cedente e quella di destinazione, se non diversamente concordato dagli operatori di tali aziende.« ; d) il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti: «6.   Il comandante, i membri dell'equipaggio e gli operatori delle aziende, delle tonnare e dei pescherecci non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo gli osservatori regionali dell'ICCAT nell'esercizio delle loro funzioni. 7.   Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono descritti nell'allegato VIII.» ; 21) l'articolo 40 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Prima dell'avvio di un'operazione di trasferimento, compreso un trasferimento volontario, l'operatore cedente invia allo Stato membro di bandiera, dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante: a) il numero e il peso stimato degli esemplari di tonno rosso da trasferire; b) il nome e il numero ICCAT della nave da cattura, dei rimorchiatori, dell'azienda o della tonnara; c) la data e il luogo della cattura; d) la data e l'orario previsto del trasferimento; e) la posizione stimata (latitudine e longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri della gabbia cedente e della gabbia ricevente; f) il nome e il numero ICCAT dell'azienda di destinazione; g) il nome e il numero ICCAT dell'azienda cedente, in caso di trasferimento dalla gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto; h) i numeri della gabbia delle due gabbie dell'azienda e delle eventuali gabbie da trasporto utilizzate, in caso di trasferimenti all'interno dell'azienda.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   A tutte le gabbie utilizzate nelle operazioni di trasferimento e nel trasporto associato di tonno rosso vivo è assegnato un numero di identificazione unico di cui all'articolo 45 quater.» ; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento. Il trasferimento non ha inizio senza il numero di autorizzazione preventiva che indica l'autorizzazione positiva (AUT).» ; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I trasferimenti volontari e di controllo non sono soggetti a una nuova autorizzazione di trasferimento.» ; 22) l'articolo 41 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e conseguente ordine di rilascio del tonno rosso »; b) al paragrafo 1, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso non siano stati debitamente dichiarati dalla nave da cattura o dalla tonnara, o l'ingabbiamento degli esemplari di tonno rosso non sia stato autorizzato; c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture del pesce non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28; d) il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante; oppure e) l'azienda di destinazione non risulti attiva nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.» ; 23) l'articolo 42 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al termine dell'operazione di trasferimento l'operatore cedente compila e trasmette la dichiarazione di trasferimento ICCAT (ICCAT transfer declaration – ITD) secondo il modello di cui all'allegato VI: a) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della tonnara; b) all'osservatore regionale dell'ICCAT, qualora la presenza di tale osservatore sia obbligatoria; e c) se del caso, al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda di destinazione.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'originale dell'ITD accompagna il trasferimento all'azienda di destinazione in cui gli esemplari di tonno rosso saranno ingabbiati. Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto. In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente. Una copia dell'ITD è conservata a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedenti, o dall'operatore della tonnara o dall'azienda cedenti, ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo per l'intera durata della campagna di pesca.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le informazioni relative ai pesci di cui si è constatata la morte durante un trasferimento o durante il trasporto di pescato all'azienda di destinazione sono registrate conformemente all'allegato XIII.» ; 24) l'articolo 43 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti: «1.   L'operatore cedente provvede affinché il trasferimento sia monitorato da una videocamera posta nell'acqua per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, ad eccezione dei trasferimenti di gabbie tra due rimorchiatori che non comportano lo spostamento di esemplari vivi di tonno rosso tra tali gabbie. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. Ciascuna autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente adotta le misure necessarie atte a garantire che l'operatore cedente fornisca senza indugio copie delle videoregistrazioni pertinenti: a) per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente; b) per gli ulteriori trasferimenti, all'osservatore nazionale a bordo del rimorchiatore cedente, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al temine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del rimorchiatore cedente; c) per i trasferimenti tra due diverse aziende, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dell'operatore cedente; e d) se un ispettore nazionale o dell'ICCAT è presente durante l'operazione di trasferimento, a tale ispettore. 1 bis.   La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia è conservata presso le tonnare, nelle aziende o a bordo delle navi cedenti ed è accessibile a fini di controllo in qualsiasi momento della campagna di pesca.« ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L'operatore cedente e le autorità competenti degli Stati membri interessati conservano le videoregistrazioni relative ai trasferimenti per almeno tre anni e le conservano per il tempo necessario a fini di controllo e contrasto.» ; 25) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 43 bis Trasferimenti volontari e di controllo 1.   Se la videoregistrazione di cui all'articolo 43 non soddisfa le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e, in particolare, se la sua qualità e chiarezza non sono sufficienti per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'operatore cedente può effettuare trasferimenti volontari. 2.   Se non è stato effettuato alcun trasferimento volontario o se, nonostante il trasferimento volontario, non è ancora possibile determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda dell'operatore cedente ordina un trasferimento di controllo, che è ripetuto fino a quando la qualità della videoregistrazione consenta di determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. 3.   I trasferimenti volontari e di controllo sono effettuati verso una gabbia vuota. Il numero di esemplari tonno rosso trasferiti, determinato durante il trasferimento volontario o di controllo valido, è utilizzato per compilare il giornale di bordo, l'ITD e le pertinenti sezioni dell'eBCD. 4.   La separazione della gabbia da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dalla gabbia dell'azienda non avviene fino a che l'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o presente presso l'azienda o sulla tonnara non abbia svolto i pertinenti compiti. 5.   Se la qualità della videoregistrazione dei trasferimenti volontari non consente ancora di determinare il numero di esemplari trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente può consentire la separazione delle gabbie da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dall'azienda. In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente ordina di sigillare le porte delle gabbie da trasporto in questione, secondo la procedura di cui all'allegato XV bis, e richiede che vengano effettuati trasferimenti di controllo a un'ora e in un luogo determinati, alla presenza dell'autorità competente dello Stato di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato. 6.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda non possano essere presenti al trasferimento di controllo, quest'ultimo viene effettuato alla presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT. In tal caso, l'operatore dell'azienda che detiene gli esemplari di tonno rosso trasferiti è responsabile dell'invio dell'osservatore regionale dell'ICCAT ai fini della verifica del trasferimento di controllo.« ; 26) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Indagine dell'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente 1.   Le autorità competenti dello Stato membro dell'operatore cedente indagano su tutti i casi in cui: a) vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso dichiarati nell'ITD dall'operatore cedente e il numero di esemplari di tonno rosso determinato dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dall'osservatore nazionale, a seconda dei casi; b) l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato l'ITD. Il margine di errore del 10 % di cui al paragrafo 1, lettera a), è espresso in percentuale dei dati dell'operatore cedente. All'avvio di un'indagine, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente informa dell'indagine l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera dei rimorchiatori interessati e provvede affinché non sia consentito alcun trasferimento da o verso la gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione dell'indagine. Se del caso, l'indagine include l'analisi di tutte le pertinenti videoregistrazioni. Salvo casi di forza maggiore, l'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente dell'eBCD non è convalidata. 2.   Per tutte le operazioni di trasferimento per le quali è richiesta una videoregistrazione, una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti dichiarati dall'operatore cedente nell'ITD e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'operatore cedente costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio, della tonnara o dell'azienda in questione.» ; 27) al capo V, sezione 6, è inserito l'articolo seguente: «Articolo 45 bis Modifiche delle ITD e degli eBCD a seguito delle ispezioni in mare o delle indagini Se, a seguito di un'ispezione in mare o di un'indagine, la differenza del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti risulta essere superiore al 10 % rispetto a quanto dichiarato nell'ITD e nell'eBCD, l'eBCD è modificato dall'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente in modo da tenere conto dei risultati di tale ispezione o indagine.»; 28) al capo V, sezione 7, sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 45 ter Disposizioni generali 1.   Lo Stato membro di ciascuna azienda designa un'unica autorità competente responsabile del coordinamento della raccolta e della verifica delle informazioni sulle operazioni di ingabbiamento condotte nella sua giurisdizione, del controllo delle attività delle aziende poste sotto la sua giurisdizione e della comunicazione e cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e delle PCC di bandiera e della tonnara i cui pescherecci o le cui tonnare hanno catturato il tonno ingabbiato. 2.   Tutte le attività di pesca e allevamento del tonno rosso sono soggette al controllo descritto nel piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14. 3.   Gli Stati membri coinvolti in attività relative all'ingabbiamento si scambiano informazioni e cooperano al fine di garantire che il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento siano precisi, coerenti con le catture dichiarate dal comandante della tonniera con reti a circuizione o dall'operatore della tonnara e dichiarate nelle pertinenti sezioni dell'eBCD. 4.   Gli Stati membri delle aziende garantiscono che gli operatori delle aziende mantengano sempre un piano schematico accurato delle rispettive aziende, in cui siano indicati i numeri di identificazione unici, di cui all'articolo 45 quater, di tutte le gabbie e la loro ubicazione individuale nell'azienda. Tale piano è messo a disposizione in qualunque momento dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda a fini di controllo e dell'osservatore regionale dell'ICCAT inviato nell'azienda. Qualsiasi aggiornamento del piano schematico è soggetto a notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Il piano schematico è aggiornato ogniqualvolta il numero o la distribuzione delle gabbie dell'azienda subiscono un cambiamento. 5.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le informazioni, la documentazione e il materiale relativi alle operazioni di ingabbiamento condotte nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Tale obbligo si applica mutatis mutandis agli operatori delle aziende per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento effettuate nelle loro aziende. Articolo 45 quater Numero di identificazione unico 1.   Prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda assegna un numero di identificazione unico (“numero della gabbia”) a ogni gabbia associata alle aziende sotto la sua giurisdizione, comprese le gabbie usate per il trasporto del pescato verso l'azienda. 2.   I numeri della gabbia sono emessi utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro dell'azienda, seguito da tre cifre. I numeri della gabbia sono permanenti e non sono trasferibili da una gabbia all'altra. 3.   I numeri della gabbia sono stampigliati o dipinti sui due lati opposti dell'anello della gabbia e sopra al livello dell'acqua, con un colore che risalta sullo sfondo, e sono visibili e leggibili in qualunque momento a fini di controllo. I caratteri alfanumerici hanno un'altezza di almeno 20 cm e linee di almeno 4 cm di spessore. 4.   In deroga al paragrafo 3, sono ammessi metodi alternativi di marcatura del numero della gabbia, a condizione che offrano le stesse garanzie di visibilità, leggibilità e inviolabilità.»; «Articolo 45 quinquies Autorizzazione di ingabbiamento 1.   Ciascuna operazione di ingabbiamento è soggetta alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4. 2.   L'operatore dell'azienda richiede un'autorizzazione di ingabbiamento che sarà rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. L'autorizzazione di ingabbiamento contiene le seguenti informazioni: a) il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso da ingabbiare di cui all'ITD; b) la pertinente ITD; c) il numero degli eBCD in questione, confermato e convalidato dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara; d) tutte le relazioni sugli esemplari morti durante il trasporto, debitamente registrati conformemente all'allegato XIII. 3.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda notifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alle pertinenti autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o delle tonnare e chiede conferma che l'operazione di ingabbiamento può essere autorizzata. 4.   Entro tre giorni lavorativi, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara notificano all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda che l'operazione di ingabbiamento in questione può essere autorizzata o è negata. In caso di diniego, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara ne specifica i motivi. Il diniego comprende il conseguente ordine di rilascio. 5.   Lo Stato membro dell'azienda rilascia l'autorizzazione di ingabbiamento immediatamente dopo la ricezione della conferma da parte dell'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione. In mancanza di tale conferma, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'operazione di ingabbiamento. 6.   Le operazioni di ingabbiamento non sono autorizzate se il pescato oggetto dell'autorizzazione di ingabbiamento non è accompagnato da tutte le informazioni richieste a norma del paragrafo 2. 7.   In attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 44 condotta dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara, l'operazione di ingabbiamento non è autorizzata e le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo non sono convalidate. 8.   Se l'autorizzazione di ingabbiamento non è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte dell'operatore dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda impartisce ed esegue un ordine di rilascio di tutto il pescato contenuto nella gabbia da trasporto in questione, ai sensi dell'allegato XII. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda informa senza indugio del rilascio l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione e il segretariato dell'ICCAT.» ; 29) l'articolo 46 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 46 Rifiuto di un'autorizzazione di ingabbiamento 1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che: a) la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso destinato all'ingabbiamento; b) il quantitativo pescato destinato all'ingabbiamento non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o c) la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28. 2.   Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara: a) informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda; e b) chiede all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare. Articolo 46 bis Ingabbiamento 1.   All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché tale rimorchiatore sia mantenuto a una distanza minima di un miglio nautico da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non sia fisicamente presente. La posizione e l'attività di tale rimorchiatore sono costantemente monitorate. 2.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'avvio dell'ingabbiamento senza la presenza di tale autorità e dell'osservatore regionale dell'ICCAT o prima che le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo siano state completate e convalidate dalle autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara. 3.   È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto nell'azienda come gabbie da allevamento, senza trasferimento del pescato, per consentire la registrazione con telecamera stereoscopica. 4.   Una volta trasferiti gli esemplari di tonno rosso dalla gabbia rimorchiata alla gabbia dell'azienda, l'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le gabbie dell'azienda contenenti esemplari di tonno rosso siano sempre sigillate. L'apertura è possibile solo in presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e previa sua autorizzazione. L'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda stabilisce i protocolli per la sigillatura delle gabbie dell'azienda, garantendo l'uso di sigilli ufficiali e l'affissione di tali sigilli in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi. 5.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine e all'anno di cattura. Tuttavia, se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta, le catture in questione sono introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base all'operazione di pesca congiunta e all'anno di cattura. 6.   L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento. Le scadenze di cui sopra non si applicano in caso di trasferimenti tra aziende.» ; 30) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Documentazione riguardante le catture di tonno rosso È vietato allo Stato membro dell'azienda autorizzare l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) 2023/2833 (*2). La documentazione deve essere precisa e completa e deve essere convalidata dallo Stato membro o dalla PCC di bandiera delle navi da cattura o dallo Stato membro o dalla PCC della tonnara. (*2)  Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj).»;" 31) l'articolo 48 è soppresso; 32) gli articoli da 49 a 52 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 49 Registrazione delle operazioni di ingabbiamento mediante fotocamere di controllo e dichiarazione di ingabbiamento 1.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle loro autorità di controllo mediante l'uso di fotocamere convenzionali e stereoscopiche. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. 2.   Se la qualità della videoregistrazione della fotocamera di controllo usata per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati non è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone un ingabbiamento di controllo fino a quando non sia possibile determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati. La ripetizione dell'operazione di ingabbiamento non è soggetta a una nuova autorizzazione di ingabbiamento. 3.   In caso di ingabbiamento di controllo, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché la gabbia dell'azienda cedente sia sigillata e che la gabbia non possa essere manomessa prima della nuova operazione di ingabbiamento. Le gabbie dell'azienda ricevente utilizzate per l'ingabbiamento di controllo sono vuote. 4.   Al termine dell'operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché l'osservatore regionale dell'ICCAT abbia accesso immediato a tutte le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo e sia autorizzato a fare una copia ove necessario per portare a termine il compito di analizzare tali videoregistrazioni in un altro momento o luogo. 5.   Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché, per ogni operazione di ingabbiamento, l'operatore dell'azienda presenti una dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT entro una settimana dall'effettiva operazione di ingabbiamento, utilizzando il modulo di cui all'allegato XIV. Articolo 50 Avvio e svolgimento di indagini 1.   Qualora, per un'unica operazione di cattura, il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati comunicati dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, si discosti di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati nell'eBCD o nell'ITD, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso. 2.   A sostegno dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara richiede tutte le informazioni complementari e i risultati delle analisi delle riprese video pertinenti condotte dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dell'azienda che sono state coinvolte nel trasporto e nell'operazione di ingabbiamento in questione. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli Stati membri di bandiera le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione. 4.   L'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara conclude l'indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell'ingabbiamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. 5.   Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito dell'indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione. 6.   Il margine di errore del 10 % di cui ai paragrafi 1 e 5 è espresso come percentuale dei dati comunicati dal comandante del peschereccio o dal rappresentante del comandante ovvero dall'operatore della tonnara o dal rappresentante dell'operatore della tonnara ed è applicabile a livello di singola operazione di ingabbiamento. 7.   Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara determina il peso del tonno rosso da detrarre dal proprio contingente nazionale di tonno rosso tenendo conto dei quantitativi ingabbiati, calcolati ai sensi dell'allegato XI, che garantisce che il peso al momento dell'ingabbiamento sia calcolato sulla base del rapporto lunghezza/peso per il pesce selvatico, e dei casi di mortalità comunicati, conformemente all'allegato XIII. 8.   Tuttavia, qualora l'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che gli esemplari di tonno rosso sono pesci persi quali definiti nell'allegato XIII, il peso dei pesci persi è detratto dal contingente dello Stato membro conformemente all'allegato XIII, applicando il peso medio individuale all'ingabbiamento comunicato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell'indagine. 9.   Fatto salvo il paragrafo 8, previa consultazione dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera coinvolto nel trasporto del pescato verso l'azienda di destinazione, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara può decidere di non detrarre dal contingente dello Stato membro il pescato che, nel corso dell'indagine, è stato dichiarato pesce perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall'operatore (ad esempio, immagini della gabbia danneggiata, riporti meteorologici), le informazioni pertinenti siano state comunicate all'autorità competente dello Stato membro dell'operatore immediatamente dopo l'evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti. Articolo 51 Misure e programmi per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati 1.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda determina il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati, analizzando le riprese video di ciascuna operazione di ingabbiamento fornite dall'operatore dell'azienda. Per effettuare tale analisi, le autorità competenti dello Stato membro dell'azienda seguono le procedure di cui all'allegato XI. 2.   Qualora il numero o il peso stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si discostino di oltre il 10 % dai corrispondenti dati riportati nella dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda avvia un'indagine per stabilire le ragioni della discrepanza e, a seconda dei casi, adegua il numero e/o il peso degli esemplari di tonno rosso che sono stati ingabbiati. Tale margine di errore del 10 % è espresso in percentuale dei dati forniti dall'operatore dell'azienda. 3.   Dopo il completamento di un'operazione di ingabbiamento o, in caso di un'operazione di pesca congiunta o di tonnare dello stesso Stato membro, dell'ultima operazione di ingabbiamento associata all'operazione di pesca congiunta o alle tonnare in questione, lo Stato membro dell'azienda comunica i risultati del programma stereoscopico di cui all'allegato XI allo Stato membro o alla PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 2. 4.   Lo Stato membro dell'azienda comunica inoltre i risultati del programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT per conto dell'ICCAT. 5.   Il programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della sua riunione annuale. 6.   Ciascuno Stato membro dell'azienda presenta le procedure e i risultati relativi al programma stereoscopico o a metodi alternativi di cui al paragrafo 5 alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno affinché siano trasmessi all'SCRS entro il 31 ottobre di ogni anno. 7.   Tutti gli esemplari di tonno rosso morti durante un'operazione di ingabbiamento sono dichiarati dall'operatore dell'azienda, conformemente all'allegato XIII. 8.   Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui: a) l'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma stereoscopico per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o b) il risultato dell'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati. Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo. 9.   I risultati del programma stereoscopico sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio. Articolo 52 Rilasci associati alle operazioni di ingabbiamento 1.   La determinazione del pesce da rilasciare avviene in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 3. 2.   Se il peso del tonno rosso ingabbiato è superiore a quello dichiarato come catturato e/o trasferito, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio e lo comunica senza indugio all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda interessato. L'ordine di rilascio è emesso conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 3, tenendo conto dell'eventuale compensazione a livello di operazione di pesca congiunta o di tonnara, conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 5. 3.   L'operazione di rilascio è condotta conformemente al protocollo di cui all'allegato XII.» ; 33) gli articoli 53, 54 e 55 sono soppressi; 34) sono aggiunte le sezioni seguenti: «Sezione 7 bis Operazioni di prelievo Articolo 56 bis Prelievo 1.   Le navi officina che intendono operare in aziende o tonnare inviano una notifica preventiva allo Stato membro dell'azienda o della tonnara almeno 48 ore prima dell'arrivo della nave nella zona dell'azienda o della tonnara. La notifica preventiva include almeno la data e l'orario previsto di arrivo e informazioni in merito all'eventuale presenza di esemplari di tonno rosso a bordo e, in caso affermativo, fornisce dettagli sul carico, compresi i quantitativi di peso trasformato e peso vivo, e sull'origine del tonno rosso a bordo (azienda o tonnara e Stato membro o PCC). 2.   Qualunque operazione di prelievo in azienda o tonnara è soggetta all'autorizzazione dello Stato membro dell'azienda o della tonnara. A tal fine, l'operatore dell'azienda o della tonnara che intende prelevare tonno rosso presenta al proprio Stato membro dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, una richiesta di autorizzazione, che include almeno le informazioni seguenti: — data o periodo del prelievo, — quantitativi stimati da prelevare in numero di esemplari di tonno rosso e in kg, — numero dell'eBCD associato agli esemplari di tonno rosso da prelevare, — dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione, e — destinazione del tonno rosso prelevato (nave officina, esportazione, mercato locale, ecc.). 3.   Fatti salvi gli esemplari di tonno rosso morenti, non è autorizzata alcuna operazione di prelievo prima che siano determinati i risultati relativi all'utilizzazione del contingente ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 7, 8 e 9, e che siano stati effettuati i rilasci associati. 4.   Le operazioni di prelievo non sono condotte senza la presenza di un osservatore nazionale nel caso delle tonnare o di un osservatore regionale dell'ICCAT in caso di prelievo in azienda. In caso di pescato trasferito su navi officina, l'osservatore nazionale o l'osservatore regionale dell'ICCAT può svolgere i propri pertinenti compiti dalle navi officina. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare verificano ed eseguono un controllo incrociato dei risultati di tutte le operazioni di prelievo condotte nelle aziende e nelle tonnare sotto la loro giurisdizione, utilizzando tutte le informazioni pertinenti in loro possesso. Le autorità di controllo competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare controllano tutte le operazioni di prelievo di tonno rosso destinato alle navi officina e una percentuale delle restanti operazioni di prelievo sulla base di un'analisi dei rischi. 6.   Se la destinazione del tonno rosso è una nave officina, il comandante della nave officina o il suo rappresentante compila una dichiarazione di trasformazione. Per il tonno rosso prelevato da sbarcare direttamente in porto, l'operatore dell'azienda o della tonnara compila una dichiarazione di prelievo. Le dichiarazioni di trasformazione e prelievo sono convalidate dall'osservatore nazionale o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di prelievo. 7.   Le dichiarazioni di trasformazione e di prelievo sono trasmesse per posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro dell'azienda entro 48 ore dall'operazione di prelievo, utilizzando il modello di cui all'allegato XV ter. Sezione 7 ter Attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento Articolo 56 ter Trasferimenti all'interno dell'azienda 1.   I trasferimenti all'interno dell'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione e la presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda monitora e controlla tali trasferimenti e provvede affinché ogni trasferimento all'interno dell'azienda sia registrato nel sistema eBCD. 2.   Fatta salva la definizione di ingabbiamento di cui all'articolo 5, punto 30, il trasferimento del tonno rosso tra due luoghi diversi della stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda) per mezzo di una gabbia da trasporto non è considerato ingabbiamento ai fini della sezione 7. 3.   Durante i trasferimenti all'interno dell'azienda, il raggruppamento del pescato della stessa bandiera di origine e della stessa operazione di pesca congiunta può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda, a condizione che siano mantenute la tracciabilità e l'applicabilità dei tassi di crescita dell'SCRS. 4.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e l'operatore dell'azienda conservano tutte le videoregistrazioni relative ai trasferimenti all'interno dell'azienda effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conservano le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Articolo 56 quater Riporto 1.   Prima dell'inizio della successiva campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione e tonnare, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda valuta accuratamente gli esemplari di tonno rosso vivi oggetto di riporto nelle aziende sotto la sua giurisdizione. A tal fine, il tonno rosso vivo in questione è trasferito in gabbie vuote e monitorato mediante fotocamere di controllo, al fine di determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso trasferiti. 2.   In deroga al paragrafo 1, il riporto di tonno rosso da anni e gabbie in cui non è avvenuto alcun prelievo è controllato annualmente applicando la procedura di controlli a campione definita all'articolo 56 sexies. 3.   Gli esemplari di tonno rosso vivo oggetto di riporto sono introdotti in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda e suddivisi in base all'operazione di pesca congiunta o allo stesso Stato membro o PCC di origine della tonnara e all'anno di cattura. 4.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo dei trasferimenti per la valutazione del riporto siano conformi alle pertinenti norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e la determinazione del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto sia conforme all'allegato XI, sezione A. 5.   Fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi, la determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto è effettuata utilizzando le tabelle dei tassi di crescita più aggiornate fornite dall'SCRS. 6.   Una differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero previsto dopo il prelievo deve essere debitamente esaminata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero di esemplari previsti nella gabbia. 7.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva la videoregistrazione e tutta la documentazione pertinente relative alle valutazioni del riporto effettuate nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Articolo 56 quinquies Dichiarazione annuale di riporto 1.   Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende compilano e trasmettono alla Commissione entro dieci giorni dal termine della valutazione del riporto una dichiarazione annuale di riporto, allegata al piano di gestione dell'allevamento riveduto. La dichiarazione contiene almeno le informazioni seguenti: a) lo Stato membro di bandiera; b) il nome e il numero ICCAT dell'azienda; c) l'anno di cattura; d) i riferimenti dell'eBCD corrispondente alle catture riportate; e) i numeri di gabbia; f) i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari di tonno rosso oggetto del riporto; g) il peso medio; h) informazioni su ciascuna delle operazioni di valutazione del riporto: data e numeri di gabbia; e i) informazioni sui precedenti trasferimenti all'interno dell'azienda, ove applicabile. La Commissione trasmette la dichiarazione annuale di riporto al segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dalla data di completamento dell'operazione di valutazione del riporto. 2.   Ove applicabile, alla dichiarazione annuale di riporto è allegata la relazione del sistema stereoscopico. Articolo 56 sexies Controlli a campione 1.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda effettua controlli a campione nelle aziende sotto la sua giurisdizione. I controlli a campione minimi di cui al paragrafo 2 hanno luogo nelle aziende nel periodo che intercorre tra il completamento delle operazioni di ingabbiamento e il primo ingabbiamento dell'anno successivo. Tali controlli comprendono il trasferimento obbligatorio di tutti gli esemplari di tonno rosso dalle gabbie dell'azienda ad altre gabbie dell'azienda in modo da consentire il conteggio degli esemplari di tonno rosso mediante videoregistrazioni di controllo. 2.   Ogni Stato membro dell'azienda stabilisce un numero minimo di controlli a campione da effettuare in ciascuna azienda sotto la sua giurisdizione. Il numero di controlli a campione copre almeno il 10 % del numero di gabbie in ciascuna azienda dopo il completamento delle operazioni di ingabbiamento e comporta almeno un controllo per azienda e l'arrotondamento per eccesso ove necessario. La selezione delle gabbie da controllare si basa sull'analisi dei rischi. La pianificazione dei controlli a campione da effettuare si riflette nel piano di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14. 3.   Sebbene non sia obbligatorio, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può dare alle aziende interessate un preavviso massimo di due giorni di calendario dei controlli a campione che saranno effettuati. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda comunica all'operatore dell'azienda quali gabbie sono state selezionate soltanto all'arrivo nell'azienda interessata. 4.   Gli operatori dell'azienda adottano tutte le misure opportune per facilitare i controlli a campione e, in caso di preavviso, provvedono affinché siano predisposti tutti i mezzi necessari all'effettuazione dei controlli a campione da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda in qualsiasi momento e in ogni gabbia dell'azienda. 5.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si adopera per ridurre l'intervallo di tempo tra il momento in cui sono disposti i controlli a campione e la data in cui le operazioni di controllo sono eseguite. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie atte a garantire che l'operatore dell'azienda non abbia la possibilità di manomettere le gabbie interessate prima che sia effettuato il controllo a campione. 6.   Al termine del controllo a campione, l'eventuale differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso riscontrato dai controlli a campione e il numero di esemplari previsti nella gabbia deve essere debitamente esaminata e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dal trasferimento di controllo e il numero di esemplari previsti nella gabbia. 7.   L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le videoregistrazioni dei controlli a campione effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. 8.   La Commissione comunica i risultati dei controlli a campione al segretariato dell'ICCAT prima dell'inizio della nuova campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione applicabile a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 17, ai fini della loro trasmissione al comitato di controllo della conformità dell'ICCAT. Articolo 56 septies Trasferimenti tra aziende 1.   Il trasferimento di esemplari di tonno rosso vivo tra due diverse aziende è effettuato solo previa autorizzazione scritta delle autorità competenti degli Stati membri delle aziende in questione. 2.   Il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente alla gabbia da trasporto soddisfa i requisiti stabiliti nella sezione 6, tra cui una videoregistrazione di conferma del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, la compilazione dell'ITD e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi in cui un'intera gabbia dell'azienda debba essere spostata nell'azienda di destinazione, non è necessario effettuare la videoregistrazione dell'operazione e la gabbia è trasportata sigillata verso l'azienda di destinazione. 4.   L'ingabbiamento del tonno rosso nell'azienda di destinazione è soggetto ai requisiti per le operazioni di ingabbiamento definiti negli articoli 46 bis e 49 e nell'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 7, ivi incluse una videoregistrazione per confermare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. La determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati provenienti da un'altra azienda non sarà applicata fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi.»; 35) l'articolo 57 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per tutti i loro pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i loro rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza, e in conformità dell'allegato XV del presente regolamento. Tutte le navi in questione trasmettono messaggi almeno ogni due ore, ad eccezione dei rimorchiatori e delle tonniere con reti a circuizione che li trasmettono almeno ogni ora. 2.   I pescherecci tenuti a disporre di un VMS in conformità del paragrafo 1, iniziano a trasmettere al segretariato dell'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.» ; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione come stabilito al paragrafo 1;»; ii) è inserita la lettera seguente: «b bis) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, il rimorchiatore interessato è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un sistema VMS pienamente funzionante; qualora non sia disponibile un altro rimorchiatore, è installato a bordo, o è utilizzato ove già installato, un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore, tranne in caso di forza maggiore, le cui circostanze dovrebbero essere comunicate al segretariato dell'ICCAT; nel contempo, a partire dal momento in cui il guasto tecnico è rilevato e/o comunicato, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del rimorchiatore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera utilizzando mezzi di telecomunicazione appropriati.»; 36) all'articolo 59, il titolo è sostituito dal seguente: « Ispezioni in caso di presunte infrazioni »; 37) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Contrasto Fatti salvi gli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro dell'azienda adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale applicabile, questa non rispetta gli articoli da 45 ter a 52 del presente regolamento. Le misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale applicabile, la sospensione dell'autorizzazione o la cancellazione dell'azienda dall'elenco nazionale delle aziende e/o l'imposizione di sanzioni pecuniarie.»; 38) all'articolo 66, il paragrafo 1 è così modificato: a) le lettere da a) a c) sono sostituite dalle seguenti: «a) il riporto annuale per il tonno rosso di cui all'articolo 8; b) i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 15, paragrafo 7, articolo 16, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 4, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6; c) i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;»; b) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) gli allegati da I a XV ter;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «l) il contenuto della dichiarazione di riporto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e le disposizioni relative all'ingabbiamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b); m) le deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e all'articolo 17, paragrafo 3, per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento; n) le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali dell'ICCAT alle aziende, di cui all'articolo 39, paragrafo 4.»; 39) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento; 40) l'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; 41) il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegati XV bis e XV ter.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:897:oj#art-2