Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

In vigore dal 13 mar 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107 Il regolamento (UE) 2017/2107 è così modificato: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «2 bis) “istioforidi”: specie della famiglia delle Istiophoridae regolamentate dall'ICCAT;»; b) il punto 20) è sostituito dal seguente: «20) “nave d'appoggio”: una nave, che non sia un'imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca, anche rifornendo una nave da cattura, utilizzando e recuperando un dispositivo di concentrazione del pesce ed eseguendone la manutenzione;»; c) è inserito il punto seguente: «23 bis) “oggetto galleggiante”: qualsiasi oggetto galleggiante naturale o artificiale (in superficie o sotto la superficie) che non è in grado di spostarsi autonomamente; i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) sono oggetti galleggianti artificiali calati intenzionalmente e/o monitorati; i tronchi sono oggetti galleggianti persi accidentalmente da fonti antropiche e naturali;»; d) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “dispositivo di concentrazione del pesce” o “FAD”: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato o monitorato, e impiegato allo scopo di concentrare il pesce per la successiva cattura; i FAD possono essere ancorati (AFAD) o derivanti (DFAD);»; e) è inserito il punto seguente: «24 bis) “cala sul FAD”: cala di un attrezzo da pesca associato a un FAD attorno a un banco di tonni;»; f) è inserito il punto seguente: «27 bis) “palangari per acque poco profonde”: palangari che, una volta calati, presentano la maggioranza di ami a una profondità inferiore ai 100 metri;»; g) sono aggiunti i punti seguenti: «30) “amo circolare”: amo con la punta girata all'indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale; gli ami circolari dovrebbero presentare un'inclinazione massima di 10 gradi; 31) “boa operativa”: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare, che trasmette la posizione e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Limitazione della capacità per i tonnidi tropicali 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono piani annuali di pesca e di gestione della capacità per i tonnidi tropicali. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della loro flotta con palangari e reti da circuizione a chiusura sia gestita conformemente ai piani annuali di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 1, in particolare al fine di limitare le catture di tonnidi tropicali, nel rispetto dei limiti di cattura stabiliti dal diritto dell'Unione. 3.   Gli Stati membri non aumentano il loro numero di navi d'appoggio rispetto al numero registrato nel giugno 2023. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le date in cui è stato raggiunto il limite di cattura delle specie di tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT. 5.   Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura dell'Unione con reti da circuizione a chiusura e i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri) gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di tonnidi tropicali su base mensile e, una volta raggiunto l'80 % dei limiti di cattura, su base settimanale. 6.   Ogni tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni in merito ai quantitativi, per specie, di tonnidi tropicali catturati dalle navi battenti la loro bandiera, entro 15 giorni di calendario dal termine del periodo durante il quale sono state effettuate le catture, ossia entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, a meno che tali informazioni non siano trasmesse mensilmente alla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse, ogni tre mesi o mensilmente, utilizzando il formato per la comunicazione dei dati aggregati sulle catture. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati da pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura 1.   I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione a chiusura autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali conservano a bordo, sbarcano o trasbordano in porto tutti i tonnidi tropicali catturati. 2.   I tonnidi tropicali catturati da un peschereccio dell'Unione con reti da circuizione a chiusura non sono rigettati in mare durante la cala una volta che la rete è stata completamente chiusa e recuperata per più della metà. Se si verifica un problema tecnico durante la procedura di chiusura o di recupero della rete tale da non potere applicare tale divieto, i comandanti, o i membri dell'equipaggio per loro conto, devono fare tutto il possibile per reimmettere i tonnidi in acqua il più rapidamente possibile. 3.   In deroga al paragrafo 1 i tonnidi tropicali possono essere rigettati in mare nei casi seguenti: a) se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali catturati sono impigliati o schiacciati nella rete da circuizione a chiusura, sono danneggiati a causa di evento predatorio, o sono morti e si sono deteriorati nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito le normali attività di recupero della rete, di cattura e di rilascio in mare del pesce vivo; b) se il comandante stabilisce che i tonnidi tropicali sono stati catturati durante l'ultima cala di una bordata e non vi è capacità di stoccaggio sufficiente per immagazzinare i tonnidi catturati durante tale cala; tali pesci possono essere rigettati in mare soltanto a condizione che: i) il comandante o i membri dell'equipaggio tentino di rilasciare i tonnidi vivi il più rapidamente possibile; e ii) non sia effettuata nessun'altra operazione di pesca dopo il rigetto in mare fino al momento in cui i tonnidi presenti a bordo non sono stati sbarcati o trasbordati. 4.   I comandanti dei pescherecci comunicano agli Stati membri di bandiera dei pescherecci tutti i rigetti in mare osservati. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le comunicazioni sui rigetti in mare nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II.» ; 4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti: «2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonnidi tropicali, comprese le navi d'appoggio, non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT né svolgere alcun tipo di sostegno a tali attività, compresi l'utilizzo e il recupero di FAD o boe. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonnidi tropicali a norma dell'articolo 6 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonnidi tropicali nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera e le informazioni sul modo in cui garantiscono il rispetto di tale limite.» ; 5) l'articolo 8 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 8 Elenco dei pescherecci che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci autorizzati battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT o hanno fornito un qualsiasi tipo di sostegno alle attività di pesca (navi d'appoggio) durante l'anno civile precedente. Per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura tale elenco comprende anche le navi d'appoggio che hanno prestato sostegno alle attività di pesca, indipendentemente dalla loro bandiera. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri. Articolo 8 bis Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno obeso 1.   Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno obeso può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno obeso. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato di tonno obeso che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.» ; 6) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 300 FAD per peschereccio con boe operative."; 5.   Il numero di FAD con boe operative è verificato attraverso il controllo delle fatture di telecomunicazione. Tali controlli saranno effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro. 6.   Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a effettuare cale su oggetti galleggianti a condizione che il peschereccio disponga a bordo di un osservatore o di un sistema di controllo elettronico funzionante in grado di verificare il tipo di cala e la composizione delle specie che forniscono informazioni sulle attività di pesca al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.» ; 7) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Nell'utilizzo o nella progettazione dei FAD gli Stati membri: a) garantiscono che tutti i FAD utilizzati siano non impiglianti conformemente agli orientamenti di cui all'allegato X; b) si adoperano affinché tutti i FAD siano costruiti con materiali biodegradabili, come i materiali non plastici, ad eccezione dei materiali utilizzati per la costruzione di boe di rilevamento dei FAD. 3.   Ogni anno, nei rispettivi piani di gestione dei FAD, gli Stati membri riferiscono alla Commissione le misure adottate per conformarsi al paragrafo 2.» ; 8) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) descrizione del tronco o identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa o ogni altra informazione identificativa del proprietario);»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «g) identificativo (ID) della boa.»; c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD e identificativo (ID) della boa).»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I pescherecci dell'Unione tengono un elenco dei FAD utilizzati contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III e aggiornano l'elenco mensilmente nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II.» ; 9) l'articolo 12 è così modificato: a) le lettere da b) a d) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio radioboa, solo sonar, sonar con ecoscandaglio) installati su base mensile nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II; c) il numero medio di segnalatori/boe attivati e disattivati su base mensile che sono stati seguiti da ciascuna nave; d) il numero medio di FAD con boe attive perduti, su base mensile;»; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) le catture dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna, lo sforzo di pesca e il numero di cale (per le reti da circuizione a chiusura) per modalità di pesca (pesca su banchi associati a oggetti galleggianti e su banchi liberi) nel rispetto dei requisiti per i dati relativi al compito II; g) se le attività dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura sono svolte in associazione con pescherecci con lenze a canna, relazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da circuizione a chiusura associati ai pescherecci con lenze a canna nel rispetto dei requisiti per i dati relativi ai compiti I e II.»; 10) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Copertura di osservazione e divieto di utilizzare FAD, a fini di protezione dei giovanili 1.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera non utilizzino FAD derivanti nei 15 giorni che precedono l'inizio dei periodi di divieto stabiliti dal diritto dell'Unione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali prevedano una copertura minima di osservazione, come segue: a) per i pescherecci con palangari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri, una copertura minima di osservazione del 10 % dello sforzo di pesca entro il 2022 mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato; b) per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura, una copertura di osservazione pari al 100 % dello sforzo di pesca mediante la presenza a bordo di un osservatore conformemente all'allegato IV o mediante un sistema di controllo elettronico approvato. Entro il 30 aprile gli Stati membri comunicano le informazioni raccolte nell'anno precedente dagli osservatori o dal sistema di controllo elettronico approvato al segretariato dell'ICCAT e al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT tenendo conto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 72.» ; 11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Identificazione di pesca INN Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera interessato. Tale Stato membro provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione del pesce, compresi i FAD, durante i periodi di divieto, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera interessato comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.»; 12) il titolo del titolo II, capo II, è sostituito dal seguente: «CAPO II TONNO BIANCO Sezione 1 Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale »; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 17 bis Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT. 2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera. Articolo 17 ter Sottoutilizzo o sovrautilizzo relativi al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Qualsiasi parte inutilizzata o superamento di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunto o è detratto, a seconda dei casi, dal pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno. Articolo 17 quater Registro delle catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca del tonno bianco dell'Atlantico meridionale comunicano al segretariato dell'ICCAT i dati esatti e convalidati relativi alle loro catture di tonno bianco dell'Atlantico meridionale nell'ambito dei dati relativi ai compiti I e II di cui all'articolo 50. (*1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).»;" 14) al titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente: « Sezione 2 Tonno bianco del Mediterraneo Articolo 17 quinquies Pesca ricreativa del tonno bianco del Mediterraneo 1.   Fatti salvi eventuali divieti della pesca ricreativa ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che praticano la pesca ricreativa non catturano, conservano a bordo, trasbordano o sbarcano più di tre esemplari di tonno bianco del Mediterraneo per peschereccio al giorno. 2.   È vietata la commercializzazione di esemplari di tonno bianco del Mediterraneo catturati nell'ambito della pesca ricreativa. 3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al segretariato dell'ICCAT l'elenco di tutti i pescherecci che praticano la pesca ricreativa autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività. I pescherecci non inclusi in detto elenco non sono autorizzati a pescare il tonno bianco del Mediterraneo.»; 15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 bis Autorizzazioni specifiche per le grandi navi da cattura aventi come specie bersaglio il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 alle grandi navi da cattura battenti la loro bandiera per la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nella zona della convenzione ICCAT. 2.   I pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale non possono pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale proveniente dalla zona della convenzione ICCAT. In questi casi non si applica l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   I pescherecci dell'Unione non autorizzati a pescare pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale a norma del paragrafo 1 possono essere autorizzati a conservare a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare catture accessorie di pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale nel rispetto del limite massimo di catture accessorie a bordo fissato per tali pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale, il limite massimo di catture accessorie consentito per i pescherecci battenti la loro bandiera. Articolo 18 ter Sottoutilizzo relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale 1.   Qualsiasi parte inutilizzata di un contingente o limite di cattura annuale di uno Stato membro relativo al pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale può essere aggiunta al pertinente contingente o limite di cattura prima o durante l'anno di adeguamento conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT in vigore per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale. 2.   Il quantitativo massimo sottoutilizzato per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale o meridionale che uno Stato membro può riportare in un dato anno non supera il quantitativo autorizzato dall'ICCAT per quell'anno.» ; 16) il titolo del titolo II, capo IV, è sostituito dal seguente: «CAPO IV ISTIOFORIDI, PESCE VELA, MARLIN AZZURRO, MARLIN BIANCO E AGUGLIA IMPERIALE »; 17) gli articoli 27, 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 27 Rilascio di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi 1.   Nella misura del possibile, i pescherecci dell'Unione con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura rilasciano tempestivamente tutti gli esemplari di marlin azzurro (Makaira nigricans), marlin bianco (Tetrapturus albidus) e aguglia imperiale (Tetrapturus georgei) che sono vivi al momento del salpamento dell'attrezzo, tenendo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio, in modo da causare il minor danno possibile e da massimizzare la loro sopravvivenza dopo il rilascio. 2.   Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione delle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05 elaborando orientamenti per la loro flotta. Per il rilascio in condizioni di sicurezza di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali catturati vivi, i pescherecci dell'Unione tengono prontamente a disposizione sul ponte, in un luogo di facile accesso per i membri dell'equipaggio, quanto segue: un dispositivo di sollevamento, un tagliabulloni, uno slamatore e un taglialenza. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti e i membri dell'equipaggio dei loro pescherecci siano opportunamente formati, conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, individuazione, manipolazione e rilascio e abbiano a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali conformemente agli orientamenti sulle norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e rilascio in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo, nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, la mortalità dei marlin azzurri, dei marlin bianchi e delle aguglie imperiali dopo il rilascio. 5.   Gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci con palangari pelagici e con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera a pescare e conservare a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari morti di marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale nel rispetto dei loro limiti di cattura. Articolo 28 Sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali oltre i limiti delle possibilità di pesca Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri, marlin bianchi e aguglie imperiali che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio. Questi sbarchi non sono detratti dai limiti di cattura di detto Stato membro quali definiti sulla base del limite di sbarco dell'Unione di cui al punto 2 della raccomandazione dell'ICCAT 19-05, purché tale divieto sia chiaramente specificato nella relazione annuale di cui all'articolo 71 del presente regolamento. Articolo 29 Pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale 1.   Gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci praticano la pesca ricreativa del marlin azzurro, del marlin bianco e dell'aguglia imperiale applicano un programma di osservazione scientifica sul 5 % degli sbarchi di tali specie effettuati nell'ambito di campionati di pesca. 2.   Nella pesca ricreativa del marlin azzurro si applica una taglia minima di conservazione di 251 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). 3.   Nella pesca ricreativa del marlin bianco e dell'aguglia imperiale si applica una taglia minima di conservazione di 168 cm alla forca (misurata dalla mandibola inferiore). 4.   È vietato vendere o offrire in vendita carcasse intere o parti di carcasse di marlin azzurri, marlin bianchi o aguglie imperiali catturati nell'ambito della pesca ricreativa. 5.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché, nell'ambito della pesca ricreativa, i pesci liberati siano reimmessi in mare in modo da causare il minor danno possibile. Articolo 29 bis Raccolta di dati sul pesce vela Gli Stati membri raccolgono dati sulle catture di pesce vela, compresi i rigetti in mare di esemplari vivi e morti, e comunicano annualmente tali dati nell'ambito della presentazione dei dati relativi ai compiti I e II a sostegno del processo di valutazione degli stock. Articolo 29 ter Raccolta e comunicazione di dati sugli istioforidi, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale 1.   Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione all'ICCAT di dati accurati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di istioforidi nel rispetto dei requisiti dell'ICCAT per la presentazione dei dati relativi ai compiti I e II. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le schede di controllo relative agli istioforidi figuranti nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-05, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli istioforidi. 3.   La mancata comunicazione dei dati relativi al compito I, compresi i rigetti in mare di esemplari morti, per il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale a norma della risoluzione dell'ICCAT 01-06 e della raccomandazione dell'ICCAT 11-15 comporta il divieto di detenzione di tali specie.» ; 18) l'articolo 33 è sostituito dagli articoli seguenti: «Articolo 33 Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico settentrionale 1.   Gli squali mako dell'Atlantico settentrionale catturati da pescherecci dell'Unione non subiscono danni e sono reimmessi tempestivamente in acqua per quanto possibile, tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell'equipaggio. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale di cui all'allegato IX. Articolo 33 bis Squali mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico meridionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera applichino le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza degli squali mako dell'Atlantico meridionale di cui all'allegato IX. 2.   Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione tutti gli sbarchi ammissibili di squalo mako dell'Atlantico meridionale effettuati dai pescherecci battenti la loro bandiera. Tali comunicazioni sono presentate alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del mese di calendario in cui sono state effettuate le catture. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione il numero di esemplari morti rigettati in mare e di esemplari vivi liberati nonché le catture totali dei pescherecci battenti la loro bandiera. 3.   Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri di bandiera i cui pescherecci hanno catturato (sbarchi e rigetti di esemplari morti) squali mako dell'Atlantico meridionale comunicano alla Commissione la metodologia statistica utilizzata per stimare il numero di esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati. Anche gli Stati membri dediti alla pesca artigianale e su piccola scala forniscono informazioni sui loro programmi di raccolta dei dati. 4.   Nell'ambito della presentazione annuale dei dati relativi ai compiti I e II, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati pertinenti per gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comprese le stime degli esemplari morti rigettati in mare e degli esemplari vivi liberati utilizzando i metodi approvati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. 5.   Ai pescherecci che detengono a bordo squali mako dell'Atlantico meridionale è vietato trasbordare, in tutto o in parte, gli squali mako dell'Atlantico meridionale catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.» ; 19) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 36 bis Raccolta di dati sugli squali 1.   Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a garantire la comunicazione accurata all'ICCAT di dati sulla cattura, lo sforzo di pesca, le dimensioni e i rigetti di squali nel rispetto dei requisiti per la comunicazione dei dati relativi ai compiti I e II. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le proprie schede di controllo dell'attuazione delle misure relative agli squali che figurano nell'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 18-06, comprese le informazioni sulle azioni intraprese a livello nazionale per monitorare le catture e conservare e gestire gli squali.» ; 20) l'articolo 41 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Gli Stati membri impongono alle navi battenti la loro bandiera che pescano con palangari per acque poco profonde di: a) utilizzare unicamente ami circolari di grandi dimensioni; b) utilizzare esclusivamente pesci come esca; o c) utilizzare altre misure riesaminate e ritenute efficaci e approvate dall'ICCAT in quanto idonee a ridurre il tasso di interazione con le tartarughe marine nell'ambito della pesca con palangari per acque poco profonde.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4.   Gli Stati membri: a) provvedono affinché le interazioni con le tartarughe marine siano ridotte ed eliminate nella misura del possibile, laddove gli incontri con le tartarughe marine siano stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, mediante l'adozione o l'uso continuativo di almeno una delle seguenti misure di mitigazione delle catture accessorie: i) tipi di attrezzi alternativi o nuovi e modifiche degli attrezzi; ii) restrizioni e chiusure della pesca per determinati periodi e zone, nei casi in cui il rischio di interazioni con le tartarughe marine è più elevato; iii) marcatura efficace delle reti da pesca fisse, che ne consenta l'individuazione da parte delle tartarughe marine, quali l'uso di reti colorate, catarifrangenti, fili di diametro maggiore, tappi di sughero, o altri materiali all'interno della rete; iv) modifiche nel comportamento e nelle strategie di pesca (ad esempio riduzione del tempo d'immersione, ecc.); b) impongono ai loro pescherecci con reti da circuizione a chiusura battenti la loro bandiera di: i) evitare nella misura del possibile di accerchiare le tartarughe marine; ii) liberare le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, ove possibile anche nei FAD; e iii) garantire che i FAD utilizzati, realizzati a norma dell'allegato X, eliminino efficacemente il rischio che le tartarughe marine restino impigliate; c) adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza, in modo da massimizzare le probabilità di sopravvivenza imponendo che: i) i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e palangari e altri tipi di navi battenti la loro bandiera, che utilizzano attrezzi nei quali le tartarughe marine potrebbero rimanere impigliate, abbiano a bordo dispositivi per la rimozione degli ami, taglialenze, cestini o retini appropriati per ciascun tipo di attrezzo e conformemente alle migliori pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine (»Best practices for sea turtle handling and release«) illustrate negli orientamenti della FAO del 2009 per la riduzione della mortalità delle tartarughe marine durante le operazioni di pesca (»orientamenti FAO«); ii) i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) nonché gli eventuali osservatori a bordo, utilizzino le attrezzature di cui a tale punto in conformità delle pratiche per la manipolazione e la liberazione delle tartarughe marine in condizioni di sicurezza di cui all'allegato VI e con gli orientamenti FAO; iii) i proprietari, gli operatori e i membri dell'equipaggio delle navi di cui al punto i) siano incoraggiati a seguire corsi di formazione sull'uso delle attrezzature di cui a tale punto; d) impongono ai pescatori che operano su navi dedite alla pesca di specie incluse nell'ICCAT di portare a bordo, ove fattibile, le eventuali tartarughe catturate in stato comatoso o inattive, nella maniera più rapida possibile, e di favorirne la ripresa, anche rianimandole, a norma della sezione C dell'allegato VI, prima di reimmetterle in acqua; e) provvedono affinché i pescatori conoscano e utilizzino tecniche adeguate di mitigazione e manipolazione, come descritto nell'allegato VI. 5.   Gli Stati membri si adoperano per aumentare oltre il livello minimo del 5 % la copertura dell'osservazione scientifica dei pescherecci con palangari nelle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT in cui sono stati documentati e segnalati al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT incontri con tartarughe marine, portandola al 10 % entro il 1o gennaio 2024. Tale aumento può essere conseguito attraverso osservatori umani o sistemi di controllo elettronico o entrambi. In deroga al primo comma, per i pescherecci di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove possa sussistere un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa per raccogliere dati equivalenti a quelli specificati nel presente regolamento, in modo da garantire una copertura comparabile. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma del presente comma sono soggette all'approvazione dell'ICCAT nell'ambito della riunione annuale. 6.   Nel Mar Mediterraneo: a) il paragrafo 2 bis non si applica; b) i paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026.» ; 21) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 44 bis Sistema di controllo dei pescherecci Laddove i pescherecci abbiano installato dispositivi di localizzazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione dei pescherecci battenti la loro bandiera siano sempre e continuamente funzionanti e le informazioni siano raccolte e trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro almeno una volta all'ora per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura e almeno una volta ogni 2 ore per tutte le altre navi dedite alla cattura di specie regolamentate dall'ICCAT. In caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il dispositivo è riparato o sostituito quanto prima e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'evento, a meno che il peschereccio non operi più nella zona della convenzione ICCAT. I pescherecci dell'Unione non iniziano una bordata di pesca se il dispositivo di localizzazione non è stato riparato o sostituito.»; 22) all'articolo 54, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato esecutivo dell'ICCAT e contiene le informazioni seguenti: — nome della nave, numero di registro, — numero di registrazione ICCAT (se del caso), — numero IMO, — nome precedente (se del caso), — precedente bandiera (se del caso), — informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso), — indicativo internazionale di chiamata, — tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda (TSL) e capacità di carico, — nomi e indirizzi dei proprietari e degli operatori, — tipo di trasbordo autorizzato (ossia in porto, in mare), — periodo autorizzato per il trasbordo.» ; 23) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 58 bis Salute e sicurezza degli osservatori dispiegati nel quadro del programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna nave battente la loro bandiera avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT sia dotata di equipaggiamenti di sicurezza adeguati per tutta la durata di ogni viaggio, compresi i dispositivi seguenti: a) una zattera di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo e con certificato di ispezione valido per tutto il periodo di permanenza dell'osservatore; b) giubbotti di salvataggio o tute di sopravvivenza in numero sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi alle norme internazionali pertinenti; e c) una radioboa di localizzazione di sinistri debitamente registrata e un radarfaro per la ricerca e il salvataggio (Search and Rescue – SAR) la cui scadenza sia successiva alla fine del periodo di permanenza dell'osservatore. 2.   Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo osservatori regionali dell'ICCAT elabora e attua un piano di emergenza da seguire in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore, in caso di malattia grave o di lesioni che mettano a rischio la salute, la sicurezza o il benessere dell'osservatore o nel caso in cui quest'ultimo sia oggetto di aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie. Tale piano di emergenza comprende, tra l'altro, gli elementi di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10. 3.   Ciascun peschereccio dell'Unione avente a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT presenta il piano di emergenza alla Commissione affinché lo trasmetta all'ICCAT e quest'ultima lo pubblichi sul suo sito web. I piani di emergenza nuovi o modificati sono forniti alla Commissione affinché li trasmetta all'ICCAT e quest'ultima li pubblichi sul suo sito web non appena disponibili. 4.   Un peschereccio dell'Unione può ospitare a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT soltanto se ha presentato un piano di emergenza. Inoltre, qualora individui incongruenze con le norme di cui all'allegato 1 della raccomandazione dell'ICCAT 19-10 sulla base delle informazioni contenute nel piano di emergenza, la Commissione può decidere che l'invio di un osservatore su una nave dello Stato membro di bandiera interessato sia ritardato fino a quando l'incongruenza non sia stata sufficientemente risolta.» ; 24) l'articolo 61 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una copertura minima di osservazione del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura, con lenze a canna, con tonnare, con reti da imbrocco e con reti a strascico, che riguardano specie regolamentate dall'ICCAT;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La percentuale della copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente: a) per la pesca con reti da circuizione a chiusura, in numero di cale o bordate; b) per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate; c) per la pesca con lenze a canna e tonnare, in giorni di pesca; d) per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e e) per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca.» ; 25) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Responsabilità degli osservatori scientifici 1.   Ogni Stato membro incarica gli osservatori di svolgere, in particolare, i compiti seguenti: a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti punti: i) raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, catture accessorie e rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame); ii) informazioni su tutte le targhette di marcatura rinvenute; iii) informazioni sull'operazione di pesca, compresa la posizione delle catture in latitudine e longitudine, informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami), data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca, uso di oggetti per la concentrazione del pesce, compresi i FAD, e condizioni generali degli animali liberati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo o morto, ferito); b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali e altre informazioni pertinenti; c) nella misura del possibile, osservare e comunicare le condizioni ambientali (ad esempio stato del mare, clima e parametri idrologici); d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali; e e) svolgere qualsiasi altro compito scientifico raccomandato dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e approvato dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori: a) non interferiscano con le attrezzature elettroniche della nave; b) siano a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso; c) se necessario, comunichino con il comandante su questioni e compiti ad essi spettanti; d) non ostacolino né interferiscano con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave; e) partecipino a sessioni di resoconto finale con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma. 3.   Il comandante della nave cui è assegnato l'osservatore: a) garantisce un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni; b) permette all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche: i) garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di bordo in formato elettronico e cartaceo) e alle catture; ii) comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale; iii) garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono: — strumenti per la navigazione via satellite; — mezzi di comunicazione elettronici; iv) garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore e ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i propri compiti; c) fornisce all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie e mediche adeguate; d) mette a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei propri compiti, nonché in coperta. 4.   Ciascuno Stato membro: a) impone alle navi battenti la sua bandiera, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, la presenza a bordo di un osservatore scientifico conformemente al presente regolamento; b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori; c) incoraggia, se fattibile e opportuno, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altri Stati membri o PCC per lo scambio reciproco di rapporti di osservazione e di dati di osservazione; d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della Commissione e del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT, informazioni specifiche sull'attuazione della raccomandazione dell'ICCAT 16-14, che comprendano: i) dettagli sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservazione scientifica, tra cui: — il livello della copertura di osservazione stabilito per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo; — i dati che devono essere raccolti; — i protocolli vigenti per la raccolta e il trattamento dei dati; — le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello stabilito dagli Stati membri; — i requisiti di formazione degli osservatori; e — i requisiti professionali degli osservatori; ii) il numero delle navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo e informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma della lettera d), punto i), comunica eventuali modifiche della struttura e della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel caso in cui esse siano apportate e continua a comunicare annualmente alla Commissione le informazioni richieste a norma della lettera d), punto ii); f) ogni anno comunica a tale comitato dell'ICCAT, mediante gli appositi formati elettronici da esso elaborati, le informazioni raccolte attraverso i programmi di osservazione nazionali ad uso della Commissione, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali; g) garantisce che i propri osservatori ricorrano a protocolli affidabili per la raccolta dei dati nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati ai paragrafi 1 e 2, compreso, se necessario e opportuno, l'uso della fotografia.» ; 26) all'articolo 66 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Ciascuno Stato membro ispeziona annualmente almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi nei suoi porti designati. 5.   Gli Stati membri di bandiera esaminano i rapporti di infrazione degli ispettori di uno Stato di approdo e agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti dei propri ispettori, conformemente al regolamento (UE) 2017/2403.» ; 27) al titolo III, capo VII, è inserito l'articolo seguente: «Articolo 66 bis Avvistamento di pescherecci 1.   Gli Stati membri raccolgono quante più informazioni possibile attraverso operazioni di ispezione e sorveglianza svolte dalle loro autorità competenti nella zona della convenzione ICCAT nel caso in cui un peschereccio dell'Unione, di paesi terzi o senza bandiera venga avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca (ad esempio, operazioni di trasbordo) presumibilmente configurabili come pesca INN. 2.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di pescherecci conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato della raccomandazione dell'ICCAT 19-09. 3.   In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato (»Stato membro che ha effettuato l'avvistamento«) lo notifica senza indugio e trasmette le eventuali immagini registrate del peschereccio alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato e: a) se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio interessato; sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese; b) se il peschereccio avvistato batte bandiera di un'altra PCC o di una parte non contraente cooperante, batte bandiera non determinata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento trasmette senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento; ove opportuno, la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.» ; 28) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 69 bis Navi INN Gli Stati membri provvedono affinché le navi incluse nell'elenco INN dell'ICCAT non siano autorizzate a sbarcare, a compiere trasbordi, effettuare rifornimento, approvvigionarsi o partecipare ad altre transazioni commerciali.»; 29) all'articolo 71, paragrafo 1, la data «20 agosto» è sostituita dalla data «1o agosto»; 30) l'articolo 73, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) gli allegati da I a X; a bis) le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali di cui all'articolo 5 bis in relazione alla comunicazione del piano annuale di pesca e di gestione della capacità di cui al paragrafo 2 di tale articolo e il numero di navi d'appoggio di cui al paragrafo 3 di tale articolo;» b) la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, all'articolo 69, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 71, paragrafo 1; b bis) il riporto annuale per il tonno obeso di cui all'articolo 8 bis; b ter) i requisiti previsti per i FAD di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2; b quater) i riferimenti alle raccomandazioni dell'ICCAT di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 29 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36 bis, paragrafo 2, all'articolo 58 bis, paragrafi 2 e 4, all'articolo 63, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 66 bis, paragrafo 2;» c) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) la copertura minima di osservazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2; c bis) le restrizioni al numero di navi da cattura dell'Unione dedite alla pesca del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 17; c ter) il riporto annuale per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 17 ter; c quater) i piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale di cui all'articolo 18; c quinquies) il riporto annuale per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale di cui all'articolo 18 ter;»; d) sono aggiunte le lettere seguenti: «j) i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine a norma dell'articolo 41; k) il calcolo della percentuale di copertura a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.»; 31) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; 32) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 33) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegati IX e X.
Storico versioni

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